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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27767/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva chiesto ai due ministeri il pagamento di contributi compensativi per i minori introiti ICI derivanti dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali di fabbricati del gruppo D, per gli anni 2001-2009. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che, ai fini del superamento delle soglie previste dall'art. 64 l. n. 388/2000 e dal D.M. n. 197/2002, dovesse considerarsi l'intero minor gettito complessivo, comprensivo anche delle perdite maturate negli anni precedenti. I ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 64 l. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 197/2002: secondo la loro tesi, il sistema introdotto dal 2001 è "a regime" ma di tipo differenziale, per cui rilevano solo i nuovi minori introiti dell'anno, mentre quelli già compensati e consolidati non possono essere ricalcolati per superare le soglie annuali. Il Comune ha resistito sostenendo che la norma primaria parlasse di minori introiti relativi all'ICI in generale e che il consolidamento riguardasse solo il contributo, non la perdita oggettiva da computare per le soglie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei ministeri, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, nel verificare anno per anno il superamento delle soglie di rilevanza del minor gettito ICI, devono essere esclusi i minori introiti già oggetto di trasferimenti compensativi consolidati negli anni precedenti; è invece possibile considerare, per ciascun anno, anche ulteriori perdite non ancora compensate e non consolidate. La Corte ha quindi affermato che il consolidamento dei trasferimenti erariali impedisce di reimmettere nel calcolo annuale i minor gettiti già stabilmente compensati, ma non elimina la rilevanza di perdite pregresse non ancora entrate nel meccanismo di consolidamento. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi a tale principio di diritto.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 23 dicembre 2000, n. 388

    Introduce dal 2001 un sistema di compensazione dei minori introiti ICI per i fabbricati di categoria D, subordinato a soglie di rilevanza, e rimette a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità applicative; il consolidamento dei trasferimenti compensativi è coerente con il sistema primario.

  • D.M. 1 luglio 2002, n. 197

    art. 2, commi 1, 2, 3 e 4

    Attua l'art. 64 l. n. 388/2000, stabilendo che il contributo è attribuito l'anno successivo alla perdita, si consolida nei trasferimenti erariali e va calcolato in riferimento all'importo complessivo del minor gettito dell'anno, escludendo però i minor gettiti già consolidati.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Regola la base imponibile ICI per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, ancorandola al valore contabile fino all'attribuzione della rendita.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Consente l'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, con efficacia fiscale della rendita proposta fino alla determinazione definitiva.

  • art. 31, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448

    Costituiva il precedente modello compensatorio "a stock" per gli anni 1998-1999, senza il consolidamento e le soglie introdotte dal regime successivo.

  • art. 53, comma 14, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    Ha esteso il metodo a stock anche all'anno 2000, costituendo il precedente sistema rispetto al regime differenziale introdotto dall'art. 64.

  • art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400

    Richiamato quale base della delega regolamentare per la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione della norma primaria.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non alla prassi amministrativa.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Richiamato per escludere che circolari, risoluzioni e prassi amministrativa possano costituire fonti del diritto vincolanti per il giudice.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una compensazione finanziaria annuale subordinata a soglie di rilevanza, il calcolo del superamento di tali soglie deve essere compiuto distinguendo tra perdite già compensate e consolidate e perdite ancora non compensate, senza poter trascinare nel calcolo annuale i minori introiti già assorbiti dal sistema.
  • Il consolidamento di un contributo compensativo produce l'effetto di stabilizzare l'attribuzione finanziaria per gli anni successivi, impedendo che la stessa perdita sia nuovamente computata come minor gettito ai fini del superamento delle soglie, salvo che si tratti di ulteriori perdite non ancora consolidate.
  • La prassi amministrativa e le circolari interpretative non possono prevalere sul dato letterale e sistematico della legge e del regolamento attuativo, né vincolare il giudice nell'interpretazione della disciplina.
  • Quando la disciplina regolamentare attuativa precisa che il contributo è calcolato sull'importo complessivo del minor gettito dell'anno, tale espressione consente di sommare le perdite non ancora compensate, ma non legittima a reintrodurre nel calcolo i minori introiti già consolidati negli anni precedenti.
  • In presenza di un sistema di compensazione 'differenziale', il giudizio sul superamento delle soglie va compiuto anno per anno con riguardo al minor gettito effettivamente non compensato in quell'esercizio, potendo includere sia perdite nuove sia perdite pregresse non ancora entrate nel meccanismo di consolidamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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