Cassazione Penale, Sentenza n. 34966/2026 del 30/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Milano aveva integralmente confermato la condanna pronunciata il 24 luglio 2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano per rapina e lesioni personali. L’imputato ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge processuale, nullità del giudizio d’appello e compressione del diritto di difesa. Ha contestato che, dopo la revoca del precedente difensore e la nomina di un nuovo difensore il 24 marzo 2026, la relativa comunicazione dell’Amministrazione penitenziaria fosse stata trasmessa tardivamente e che la Corte d’appello avesse celebrato l’udienza del 25 marzo 2026 e deliberato senza consentire al nuovo difensore di partecipare. L’udienza si era svolta oralmente su richiesta tempestiva del difensore allora nominato; l’imputato, detenuto e assistito da un interprete di lingua araba, aveva reso dichiarazioni spontanee e poi rinunciato a trattenersi e ad assistere alla lettura del dispositivo. Il difensore revocato aveva discusso il gravame. La dichiarazione di nomina del nuovo difensore era giunta in cancelleria mentre il collegio era già in camera di consiglio, dopo la conclusione della discussione, ed era stata trasmessa alle 11:40 del giorno successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha escluso che la comunicazione dell’Amministrazione penitenziaria fosse intempestiva, considerando il brevissimo intervallo tra nomina e udienza e il momento in cui la comunicazione era pervenuta. Ha inoltre rilevato che l’imputato, pur presente con l’ausilio di un interprete, non aveva informato tempestivamente né il nuovo né il precedente difensore e aveva partecipato passivamente all’udienza, nella quale il difensore revocato aveva comunque svolto la difesa. In base al principio richiamato, la revoca accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore non impone di differire l’attività processuale già ritualmente fissata per contattare il nuovo legale; in assenza di quest’ultimo, il giudice deve garantire l’assistenza, anche mediante nomina di un sostituto d’ufficio, ma la prosecuzione dell’udienza con il difensore revocato che abbia effettivamente prestato assistenza non determina nullità né lesione effettiva del diritto di difesa.
Norme richiamate
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
La disposizione è richiamata per indicare che il procedimento in cassazione si è svolto con contraddittorio scritto, non essendo stata ritualmente richiesta la trattazione orale.
La decisione della Corte di appello di proseguire nel giudizio, ritenendo idonea l’assistenza garantita dal difensore revocato, pur se non corretta sotto il profilo della motivazione giuridica, non ha determinato alcuna nullità per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La prosecuzione del giudizio con l’assistenza effettivamente prestata dal difensore revocato non determina nullità per violazione del diritto di assistenza e rappresentanza dell’imputato.
La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108.
La norma stabilisce quando produce effetto la rinuncia del difensore e, per espresso richiamo del comma 4, disciplina anche la revoca; nel caso esaminato, la nomina contestuale del nuovo difensore escludeva l’applicazione dell’obbligo di prosecuzione del mandato previsto per la sola revoca non seguita da nuova nomina.
La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
La regola sulla cessazione degli effetti della rinuncia si applica anche alla revoca; l’obbligo del precedente difensore di proseguire nell’assistenza riguarda, secondo la decisione richiamata, la revoca cui non segua una nuova nomina.
la nomina del nuovo difensore era stata correttamente eseguita mediante dichiarazione resa all’autorità procedente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. pen.
La nomina del difensore di fiducia è validamente effettuata mediante dichiarazione resa all’autorità procedente; la materiale assenza del nuovo difensore all’udienza non rende invalida la nomina.
a fronte della mancanza del nuovo difensore di fiducia avrebbe dovuto nominare un sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Quando il nuovo difensore di fiducia non è presente all’attività processuale, il giudice deve assicurare la difesa tecnica nominando un sostituto d’ufficio; l’omissione, tuttavia, non determina nullità se il difensore revocato ha comunque garantito un’effettiva assistenza.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La revoca del difensore accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore non impone al giudice di differire un’attività processuale già ritualmente fissata per contattare il nuovo legale, se questi non è presente; il giudice deve tuttavia garantire l’assistenza tecnica, anche nominando un sostituto d’ufficio.
- L’omessa nomina del sostituto d’ufficio in presenza del nuovo difensore di fiducia assente non determina nullità quando il difensore revocato, pur non essendovi obbligato, abbia partecipato all’udienza e abbia effettivamente prestato assistenza all’imputato.
- La revoca non comporta incompatibilità del precedente difensore rispetto alla temporanea prosecuzione dell’assistenza; la nullità per lesione del diritto di difesa non consegue alla sola circostanza che la difesa sia stata svolta dal legale revocato, se l’assistenza è stata concretamente garantita.
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