Sentenza n. 815/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987. nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Istituto resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, detratti eventuali costi connessi al pagamento della restante contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e atti connessi relativi alle istanze di riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione di sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle Forze armate)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell'INPS alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre al pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito, tra l'altro, la propria non esclusiva legittimazione passiva e la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Nel merito, ha contestato il riconoscimento del beneficio. Il giudizio riguarda ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio a domanda, in possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla norma.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell'INPS. Ha ritenuto che l'INPS sia l'unico legittimato passivo, essendo l'ente previdenziale obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: esso costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione per la fruizione del beneficio. Nel merito, ha ritenuto che il comma 2 dell'art. 6-bis introduca una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quelle del comma 1 e riconosca i sei scatti stipendiali anche a chi acceda al pensionamento a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti all'integrazione dell'indennità di buonuscita con sei scatti stipendiali e ha condannato l'INPS al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dal maturato al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Ha ritenuto manifestamente infondate e comunque non rilevanti le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS, escludendo violazioni degli artt. 3 e 81 Cost. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il comma 2 riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale collocato a riposo a domanda, quando ricorrano i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
Attribuisce il medesimo beneficio nel trattamento pensionistico del personale militare.
Costituisce la base della domanda di condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e al pagamento delle differenze.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato per il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato, insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per il regime degli interessi sulle somme spettanti.
art. 3 Cost.
Il giudice esclude che la disciplina dei sei scatti determini una manifesta e irragionevole disparità di trattamento.
art. 81 Cost.
Il richiamo alla copertura finanziaria non è ritenuto idoneo a porre in dubbio la legittimità della specifica disciplina legislativa del beneficio economico.
Massime di principio
- L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 costituisce una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quelle del comma 1 e consente il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche al personale delle Forze armate e di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine di decadenza, ma un onere relativo alla tempistica del collocamento a riposo; la sua inosservanza non preclude il riconoscimento dei sei scatti quando siano stati comunque maturati i requisiti sostanziali previsti dalla norma.
- In assenza di una previsione normativa chiara ed espressa sulla decadenza, un termine riferito alla presentazione della domanda di collocamento a riposo non può essere interpretato come condizione impeditiva del beneficio economico, soprattutto quando tale interpretazione determini una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee.
- Per le controversie sulla corresponsione e riliquidazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento della prestazione.
- Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai dipendenti del comparto sicurezza in possesso dei requisiti legislativi non costituisce un'estensione priva di base normativa né viola, per ciò solo, gli artt. 3 e 81 Cost.
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