Cassazione Penale, Sentenza n. 17822/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi proposti avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il decreto del Tribunale di Roma applicante misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale) e patrimoniali (confisca) nei confronti di membri della famiglia Casamonica e la sottrazione di immobili, quote sociali, compendi aziendali, giacenze bancarie, valori e polizze. Le censure hanno denunciato, a titolo principale: carenza o contraddittorietà della motivazione sulla pericolosità sociale e sulla disponibilità dei beni; errata applicazione delle presunzioni di fittizia intestazione; insufficiente prova della riconducibilità degli acquisti al proposto; omissione di valutazione di sentenze penali favorevoli ai terzi (che avevano ottenuto dichiarazioni di nullità e restituzioni); vizi processuali (inammissibilità, difetto di procura speciale, termini per la decisione in appello); e violazioni di norme del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) e del codice di procedura penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Casamonica (classe 1950) e di Guerrino Casamonica. Ha invece ritenuto fondati, in parte, diversi ricorsi: ha accolto il ricorso di Katiuscia Casamonica annullando con rinvio la confisca dei beni a lei intestati (tra cui l'immobile in via Rodolfo Crespi n.26, l'orologio e giacenza) per carenza e apparente motivazione circa la disponibilità dei beni e la convivenza col proposto Christian; ha accolto, limitatamente, il ricorso di Griselda Filipi annullando con rinvio la confisca dell'immobile in Roma via Lunano s.n.c. e delle quote sociali e compendio aziendale della L.M.A. s.r.l.s. (il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile); ha ritenuto fondati (in parte) i primi motivi di Angelo Bruni e Valentina Pisciottu e di Liliana Mattei nonché il secondo motivo di Gianfranco Mattei relativamente alla mancata restituzione di beni che, nel procedimento penale, erano stati dichiarati nulli e ordinata la restituzione alle vittime (con conseguente annullamento e rinvio della confisca su quei punti). Per i ricorrenti favorevoli la Corte ha disposto rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame alla luce dei principi indicati. Rimanenti censure sono state assorbite o dichiarate inammissibili. La sentenza ha inoltre richiamato limiti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione nel rito di prevenzione (controllo solo per violazione di legge e per motivazione inesistente/meramente apparente).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 24
Disciplina la confisca di prevenzione sulla base della disponibilità dei beni e della sproporzione rispetto ai redditi; la Corte ribadisce che il proposto non può giustificare la provenienza dei beni con l'evasione fiscale, ma i terzi intestatari possono allegare ed eventualmente provare che i beni derivano da proprie disponibilità, anche non dichiarate, secondo i normali parametri probatori.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 19
Prevede categorie di soggetti (coniuge, figli, conviventi) per i quali la disponibilità si presume in mancanza di risorse proprie; la Corte ha richiamato la necessità che la convivenza e le risorse proprie siano oggetto di specifica valutazione e motivazione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26
Introduce presunzioni di fittizietà per trasferimenti e intestazioni; la Corte chiarisce che le presunzioni si riferiscono agli atti posti in essere dal soggetto pericoloso e non impediscono che il terzo provi la lecita provenienza (anche da evasione) quando tenta di dimostrare la propria titolarità effettiva.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 23
Regola la chiamata e la partecipazione dei terzi proprietari o titolari di diritti sui beni sequestrati; la Corte sottolinea che i terzi hanno diritto di dedurre elementi utili e che un titolo civile definitivo che dichiari la nullità di una disposizione ha rilievo nel procedimento di prevenzione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27, comma 6
Stabilisce il termine di un anno e sei mesi per la decisione in appello sulla confisca; la Corte ha chiarito il computo del termine (decorre dall'ultimo ricorso depositato) e le cause legittime di sospensione applicabili.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28
Prevede la revocazione/effetti della sopravvenienza di pronunce penali; la Corte richiama il principio che una sentenza penale definitiva che dichiari la nullità di atti dispositivi può incidere sulla legittimità della confisca di prevenzione.
Obbligo di motivazione del decreto d'appello nel rito di prevenzione; la Corte valuta la motivazione come elemento sindacabile in cassazione solo se inesistente o meramente apparente.
Regole sul sequestro e confisca e sui terzi: la sentenza richiama l'obbligo di valutare le richieste di restituzione dei terzi proprietari quando esistono pronunce penali che dichiarano la nullità delle disposizioni.
Norma invocata in relazione a censure sulla motivazione; la Corte ricorda che in sede di prevenzione i ricorsi per cassazione sono ammessi per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.
Limiti del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione è inammissibile salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente; principio richiamato più volte dalla Corte.
Prevede la condanna alle spese nei procedimenti penali: la sentenza contiene richiami finali a spese e sanzioni processuali nei confronti di ricorrenti inammissibili, conformemente all'articolo.
art. 179 e 180 cod. proc. pen.
Norme sulla rappresentanza e procura nel processo: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei terzi privi di procura speciale o proposta da soggetti non legittimati, ribadendo la necessità di procura speciale per intervenire nei procedimenti di prevenzione.
Massime di principio
- Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato: è sindacabile la violazione di legge e la motivazione solo se del tutto inesistente o meramente apparente; lamentele generiche non sono ammesse.
- Il terzo intestatario che dichiara di essere proprietario effettivo può confutare la presunzione di fittizia intestazione anche provando la provenienza dei beni da mezzi non dichiarati (es. evasione): la norma che vieta al proposto di giustificare con l'evasione non opera automaticamente a carico del terzo.
- Una sentenza penale definitiva che dichiari la nullità di atti dispositivi (e ordini la restituzione) costituisce elemento rilevante nel giudizio di prevenzione e deve essere valutata dal giudice della prevenzione nella verifica della titolarità effettiva dei beni sequestrati.
- Le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 si riferiscono agli atti compiuti dal soggetto socialmente pericoloso e non escludono il diritto del terzo a proporre prove contrarie; il giudice deve motivare specificamente quando applica tali presunzioni.
- Le questioni procedurali (procura speciale, termini per la decisione in appello) sono decisive: i terzi devono essere correttamente rappresentati con procura speciale e occorre monitorare il computo e le sospensioni dei termini di legge (1 anno e 6 mesi in appello), tenendo conto delle sospensioni legittime.
- Per ottenere l'annullamento della confisca in favore del terzo è necessario fornire argomentazione e prove concrete sulla titolarità effettiva, sulla provenienza lecita dei mezzi e sulla mancanza di disponibilità del proposto; mere affermazioni o riferimenti generici ai procedimenti penali non sono sufficienti.
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