Cassazione Penale, Ordinanza n. 07685/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato, in concorso con altro soggetto, per il delitto di truffa. L'imputato ha quindi proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo un vizio di omessa motivazione. La Corte di cassazione non è però entrata nel merito del motivo, rilevando che, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'art. 613 c.p.p., nella nuova formulazione, impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Poiché il ricorso risultava sottoscritto dall'imputato e non da un difensore abilitato, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Nel testo novellato, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
La novella è richiamata come disciplina applicabile ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La sottoscrizione personale dell'imputato non soddisfa il requisito formale imposto per la proposizione del ricorso per cassazione nei casi soggetti alla disciplina novellata.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale radicale dell'atto introduttivo, la Corte non esamina i motivi di merito e applica le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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