Cassazione Penale, Sentenza n. 40874/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta custodia cautelare in carcere dal 4/10/2012 al 18/04/2017. La misura cautelare era stata disposta per la sussistenza di gravi indizi relativi al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Morabito, condannato in primo grado, era stato assolto "per non aver commesso il fatto" dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 18/04/2017, divenuta definitiva il 27/06/2017. Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave ostativa al risarcimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la sussistenza di colpa grave in relazione alle "frequentazioni ambigue" e al comprovato approvvigionamento stabile di stupefacenti da parte di Morabito presso il cugino Sandro Bruzzaniti, circostanze ritenute idonee a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse e a giustificare la misura cautelare. Pur riconoscendo che la Corte d'appello aveva fatto riferimento anche alla scelta processuale del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere, la Suprema Corte ha osservato che, in base al d.lgs. 8/11/2021 n.188, tale esercizio non può più incidere sul diritto alla riparazione; tuttavia tale riferimento era marginale e la decisione era sorretta dalla prova delle conversazioni sulle sostanze stupefacenti. Perciò il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale sulle fattispecie concernenti traffico di stupefacenti, rilevante come oggetto delle indagini che avevano portato alla misura cautelare.
art. 314 cod. proc. pen. comma 1
Dispositivo che regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'ostatività del risarcimento quando l'ingiustizia sia imputabile a colpa grave del detenuto; qui interpretato in senso che la condotta extraprocessuale (frequentazioni ambigue, rifornimento stabile di stupefacenti) può integrare colpa grave.
art. 64 cod. proc. pen. comma 3 lettera b)
Rinvio alla facoltà di non rispondere dell'imputato; la Corte ha rilevato che, dopo la modifica normativa, l'esercizio di tale facoltà non incide sul diritto all'indennizzo.
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. disponendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte ha applicato questa modifica per escludere effetti ostativi derivanti dalla scelta di non rispondere.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013; Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 e altre)
Principi secondo i quali il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale, va valutato ex ante (sulla base del quadro indiziario disponibile al giudice della cautela) e può escludere l'indennizzo quando l'imputato abbia con condotte dolose o gravemente colpose indotto in errore il giudice. Inoltre, se la decisione si fonda su più ragioni, il vizio di una sola non invalida l'insieme.
Massime di principio
- La valutazione del diritto all'equa riparazione è autonoma rispetto al giudizio di merito e si concentra su se, alla data del provvedimento cautelare, il quadro indiziario dava apparenza di fondatezza delle accuse e su se il comportamento dell'imputato abbia contribuito in modo causalmente rilevante a quella apparenza.
- Frequentazioni abituali o rapporti stabili con soggetti dediti a traffici illeciti e prove (es. intercettazioni) che documentano rifornimenti di stupefacenti possono integrare una colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non costituisce più, dopo il d.lgs. 8/11/2021 n.188, motivo ostativo automatico al riconoscimento dell'indennizzo; tuttavia, se la decisione è sorretta anche da altri elementi probatori non viziati, l'assenza di risposta resta irrilevante ai fini del risultato.
- Quando la decisione di rigetto del risarcimento poggia su più ragioni autonome, l'eventuale vizio o illegittimità riferibile a una sola di esse non invalida la decisione complessiva se le altre ragioni sono sufficienti e non viziati.
- In situazioni analoghe è necessario valutare specificamente il nesso di causalità tra la condotta dell'interessato (comportamenti extraprocessuali e processuali) e la decisione cautelare: non basta l'assoluzione in sede penale per ottenere automaticamente l'indennizzo se la condotta aveva creato oggettive e prevedibili ragioni di intervento dell'autorità giudiziaria.
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