Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18545/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (20/11/2021) adottato ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società La GIOIA LOGISTICS S.r.l. e per equivalente nei confronti di Mauro Davide, quale amministratore unico. Il ricorrente deduceva principalmente: 1) incompetenza territoriale del GIP di Pavia (sosteneva competenza di Vercelli) e violazione degli artt. 81 c.p. e norme sul cumulo/individuazione del reato più grave; 2) erronea esclusione della valutazione della connessione tra reati trattandosi di incolpazioni provvisorie; 3) carenza di motivazione su aspetti specifici (reati commessi in qualità di amministratore di altra società, mancanza di prova che la struttura societaria fosse schermo fittizio, mancata valutazione del periculum in mora). Ha proposto anche motivi nuovi con memoria ex art. 585 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero questioni di merito o vizi motivazionali non sindacabili in cassazione ex art. 325 c.p.p. (che ammette il ricorso solo per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione). Sul merito della competenza territoriale la Corte ha confermato l'individuazione del foro di Pavia in base all'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento del reato da parte dell'Agenzia delle Entrate). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia cautelare, il tribunale del riesame non può accertare la connessione con reati sottoposti a giudice territorialmente diverso. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili perché introdotti tardivamente e riguardanti punti diversi da quelli originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10-quater

    Nei confronti del reato previsto e punito dall'art. 10-quater è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente; norma considerata idonea a giustificare il provvedimento cautelare impugnato

  • d.lgs. 74/2000, art. 18

    Stabilisce il criterio speciale per la determinazione della competenza territoriale nei reati tributari: in generale si applicano le regole dell'art. 8 c.p.p., ma se non è determinabile, prevale il luogo di accertamento. La Corte ha interpretato che, nella fattispecie, il luogo di accertamento (Agenzia delle Entrate di Pavia) legittima la competenza di Pavia

  • cod. proc. pen., art. 8

    Regola generale per determinare la competenza territoriale; richiamata come criterio di base cui rimanda l'art. 18 d.lgs. 74/2000

  • cod. proc. pen., art. 9

    Regole suppletive di competenza; la Corte ha osservato che nei reati tributari non si applicano le regole suppletive ordinarie se è rilevante la regola speciale del luogo di accertamento prevista dall'art. 18 d.lgs. 74/2000

  • cod. proc. pen., art. 16

    Disciplina la competenza per connessione; la Corte ha richiamato che la disciplina della connessione resta quella codicistica, ma ha precisato i limiti del riesame cautelare nel verificare la connessione con procedimenti di giudici diversi

  • cod. proc. pen., art. 321

    Disposizione sul riesame in materia di sequestro; i motivi attinenti alla valutazione del periculum in mora e all'idoneità del sequestro sono questioni che, se trattate come censura di merito, non integrano automaticamente una violazione di legge ai fini della cassazione

  • cod. proc. pen., art. 325

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo: ammissibile solo per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione; la Corte ha applicato questa soglia di ammissibilità

  • cod. proc. pen., art. 585

    Regola l'introduzione di motivi nuovi in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi presentati con memoria ex art. 585 perché riguardavano punti non contenuti nell'originario atto di gravame

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3

    Prevede l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la Corte ha esteso tale valutazione anche ai motivi nuovi

  • cod. proc. pen., art. 616

    Consente la condanna dell'attore dell'impugnazione al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

  • d.l. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. in L. 176/2020)

    Norma che autorizza lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la celebrazione è avvenuta sulla base di tale disposizione

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione; censure di merito o semplici difetti logici della motivazione sono generalmente inammissibili
  • Nei reati tributari la determinazione della competenza territoriale segue le regole speciali dell'art. 18 d.lgs. 74/2000: si applicano le norme ordinarie se possibile, altrimenti prevale il luogo di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
  • La regola della competenza per connessione (art. 16 c.p.p.) vale anche nei reati tributari, ma il tribunale del riesame non può dichiarare la connessione con procedimenti affidati a giudici territorialmente diversi se ciò richiede l'accertamento di fatti esterni al suo esame
  • I motivi nuovi introdotti in sede di memoria (art. 585 c.p.p.) sono ammissibili solo se attengono ai medesimi capi o punti del provvedimento originariamente impugnati; diversamente verranno dichiarati inammissibili
  • Per impugnare ragionevolmente provvedimenti di sequestro a tutela di società bisogna contestare vizi di diritto specifici o la totale assenza/inefficacia della motivazione; contestazioni meramente probatorie o valutazioni di fatto richiedono la sede di merito e non sono profili tipici di cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.