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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05831/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo e della rinuncia ai rispettivi atti processuali da parte delle parti costituite, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con spese compensate come richiesto dalle parti. La Corte ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione non rientra nei casi che determinano il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite traeva origine da una domanda proposta dalla società mandataria della Regione Campania per ottenere dal Comune il pagamento di somme relative a canoni di depurazione riferiti al periodo 1 gennaio 1992 - 28 febbraio 2005. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda, condannando il Comune al pagamento di euro 1.124.780,90, meno euro 107.785,15 a titolo di canoni per depurazione, oltre interessi e spese, e la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello del Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Nel giudizio di legittimità si è costituita soltanto la Regione Campania. Prima dell'adunanza camerale, le parti costituite hanno depositato un atto congiunto richiamando un accordo transattivo intervenuto nel settembre 2023 e hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi atti, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    norma richiamata come base procedurale per la rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    norma richiamata come base procedurale per la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la rinuncia al ricorso per cassazione è esclusa dal campo di applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la fattispecie non rientra tra i casi tipici previsti dalla norma

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta con accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
  • In presenza di accordo transattivo e rinunce reciproche, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese se richiesta dalle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle tipiche previste dalla disciplina.
  • Le norme sul raddoppio del contributo unificato, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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