Ordinanza n. 23/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 591/2025, resa tra le parti del 23 ottobre 2025 emessa nel giudizio promosso per l’annullamento previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee: 1) della graduatoria definitiva approvata con D.R.S n. 5507 del 30 giugno 2025, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2022 in pari data, con la quale la domanda n. 54256041606 è stata inserita all’interno dell’all.to B concernente l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili nella parte in cui dal punteggio complessivo sono stati negati i 16 punti afferenti al criterio “caratteristiche del soggetto richiedente” di cui all’art. 11 del bando pubblico; 2) della graduatoria definitiva approvata con D.R.S n. 5507 del 30 giugno 2025, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2022 in pari data ed in particolare dell’all.to A nella parte in cui non prevede la domanda n. 54256041606, in ragione di quanto indicato al punto che precede; 3) dell’avviso Prot. n. 141572 del 11.07.2025 concernente l’incremento della disponibilità finanziaria e l’avvio dell’istruttoria delle ulteriori domande sino al raggiungimento del punteggio di 82; 4) del D.R.S. n. 7023 del 3 settembre 2025 di approvazione dello scorrimento della graduatoria fino al punteggio limite 82 e di tutti gli allegati in esso richiamati; 5) ove occorra del D.R.S. n. 3764 del 6 maggio 2025 che approva la graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili rientranti nella parte utile finanziabile, ammissibili ma non finanziabili, non ammissibili e dei relativi allegati; 6) del D.D.G. n. 8082 del 4 novembre 2024 che approva il Bando del PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 7) del Bando del PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, di cui all’Allegato al D.D.G. n. 8082 del 4 novembre 2024, ed in particolare dell’art. 11 concernente i criteri di selezione, nella parte in cui: a) attribuisce il punteggio per le caratteristiche soggettive del richiedente (16 punti) al solo IAP e non anche al coltivatore diretto in possesso delle conoscenze professionali previste per il rilascio dell’attestato di IAP; b) richiede ai fini dell’attribuzione del punteggio per le caratteristiche soggettive del richiedente (16 punti) che l’attestato di IAP sia posseduto nel caso di ATS da tutti i soggetti che la compongono e non anche dal solo capofila; 8) dell’avviso Prot. n. 5483 del 15 gennaio 2025 nella parte in cui non consente ai coltivatori diretti di comprovare i requisiti di professionalità previsti dalla Circolare Assessoriale prot. 47470 del 24 maggio 2006 senza dovere acquisire il certificato di IAP; 9) ove occorra di tutti gli avvisi emessi a chiarimento dall’Amministrazione resistente, nonché dei verbali di ricevibilità e di ammissibilità emanati dalla Commissione di Valutazione e concernenti la domanda 54256041606; 10) di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro la graduatoria PSR e il mancato riconoscimento di 16 punti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori agricoli)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno partecipato al bando del PSR Sicilia 2014-2022, Sottomisura 5.1, mediante un’Associazione Temporanea di Scopo. La domanda è stata inserita tra quelle ammissibili ma non finanziabili perché non le sono stati attribuiti 16 punti relativi al criterio delle caratteristiche soggettive del richiedente, previsto dall’art. 11 del bando per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). È stata contestata, da un lato, la previsione del bando che riconosceva il punteggio al solo IAP e non anche al coltivatore diretto in possesso delle conoscenze professionali necessarie per il rilascio dell’attestato IAP e, dall’altro, l’interpretazione secondo cui il requisito dovesse essere posseduto da tutti i componenti dell’ATS e non soltanto dal capofila. Gli appellanti hanno dedotto una discriminazione nei confronti dei coltivatori diretti dotati di adeguata professionalità agricola e hanno impugnato la graduatoria definitiva, il successivo scorrimento, gli atti di chiarimento e, ove occorrenti, il bando e gli atti presupposti. La Regione ha sostenuto la differenza tra la figura dell’IAP e quella del coltivatore diretto e la competenza nazionale nella determinazione dei relativi criteri.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto meritevole di esame nella sede di merito la questione centrale relativa alla necessità che il requisito dell’iscrizione o qualificazione come imprenditore agricolo, richiesto dal bando per l’attribuzione dei 16 punti, fosse posseduto da tutti i partecipanti all’ATS. Anche la contestazione riguardante la diversa posizione di IAP e coltivatore diretto è stata ritenuta questione da approfondire nel merito. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità della graduatoria o delle clausole del bando. La tutela cautelare è stata assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, cui la Segreteria deve trasmettere l’ordinanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
"ai fini di cui all’art. 55 comma 10 c.p.a."
In presenza di esigenze cautelari, il giudice può assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire anticipatamente la controversia sulla legittimità degli atti impugnati.
"Visto l'art. 62 cod. proc. amm."
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
art. 11 del bando PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 5.1
"criteri di selezione"; "caratteristiche del soggetto richiedente imprenditore agricolo professionale (IAP)"
Prevede il criterio di attribuzione dei 16 punti per le caratteristiche soggettive del richiedente, la cui applicazione e interpretazione costituiscono oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la legittimità dell’interpretazione di una clausola di bando relativa ai requisiti di partecipazione o ai punteggi richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, la questione deve essere rimessa alla sede di merito, senza anticipare la decisione definitiva.
- Ai fini dell’attribuzione di un punteggio previsto da un bando per una ATS, la necessità che il requisito soggettivo sia posseduto da tutti gli associati o soltanto dal capofila costituisce questione interpretativa centrale, da valutare sulla base della clausola di bando e della disciplina applicabile, non potendo essere data per presupposta in sede cautelare senza adeguato esame.
- L’accoglimento dell’appello cautelare può essere disposto ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la tutela degli interessi dedotti è adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito; tale pronuncia non comporta di per sé l’annullamento degli atti amministrativi impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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