Cassazione Civile, Ordinanza n. 17329/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della controparte. In applicazione dell'art. 391, commi 1 e 4, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento, da parte dell'ente, di una somma pari al 2,5% della retribuzione lorda trattenuta ai fini del trattamento di fine rapporto. La ricorrente aveva proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la decisione sfavorevole o comunque impugnata, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. Il testo non consente di ricostruire nel dettaglio il contenuto dei quattro motivi, se non che erano stati già contrastati da controricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e esclude la pronuncia sulle spese, quando il testo non disponga diversamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non debba provvedere sulle spese, se dal testo della decisione non emerge una diversa regolamentazione.
- Quando la decisione si chiude per rinuncia accettata, il merito dei motivi di ricorso resta assorbito e non viene esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →