Cassazione Penale, Sentenza n. 41125/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen. Il ricorrente contestava che il Tribunale aveva ritenuto ostativa la posizione per la presenza di condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., senza valutare lo scioglimento virtuale del cumulo di pene. Ambrosanio sosteneva che il cumulo comprendeva sia reati ostativi sia reati non ostativi e che la parte di pena relativa ai reati ostativi risultava già espiata; la somma delle pene per i delitti non ostativi ammontava a cinque anni e sei mesi e il fine pena era fissato a marzo 2028, sicché la domanda di misura alternativa doveva essere considerata ammissibile. Denunciava altresì vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha dato adeguata motivazione circa l'applicazione del principio di scioglimento virtuale del cumulo e non ha indicato la porzione di pena eventualmente ancora da espiare relativa ai reati ostativi. Per tali carenze il decreto è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio, libero negli esiti ma conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Art. 50 disciplina l'ammissione alle misure alternative (tra cui la semilibertà); la decisione deve valutare l'ammissibilità anche con riferimento al cumulo di pene e alla parte di pena effettivamente espiata per reati ostativi
Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 4-bis, commi 1-bis e 1-bis 1., come riformulato dal d.l. n. 162 del 2022
Art. 4-bis introduce il divieto di concessione di misure alternative per determinate fattispecie (es. reati di criminalità organizzata) salvo specifiche deduzioni e allegazioni; la norma va interpretata tenendo conto della possibilità, alla fase di esecuzione, di valutare lo scioglimento virtuale del cumulo per accertare se la parte ostativa sia stata espiata
Individua reati ostativi di natura associativa; la presenza di condanne per tale articolo può ostare all'accesso alle misure alternative a meno che non risulti che la componente di pena relativa a tali reati sia stata integralmente espiata
Massime di principio
- Quando la pena è il risultato di un cumulo che comprende reati ostativi e non ostativi, il giudice dell'esecuzione deve valutare la possibilitá dello scioglimento virtuale del cumulo per determinare se la parte di pena relativa ai reati ostativi è già stata espiata
- L'ammissibilitá di misure alternative come la semilibertà non può essere rigettata automaticamente per la presenza di reati ostativi nel cumulo senza una motivazione che quantifichi la parte di pena ancora dovuta per i reati ostativi
- Nel calcolo del periodo minimo di pena espiata rilevante per l'accesso alle misure alternative, il dies a quo decorre, se vi è cumulo comprendente reati ostativi, dal termine dell'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non dall'inizio generale della detenzione
- Se il provvedimento di rigetto non specifica la porzione di pena riferibile ai reati ostativi o non applica espressamente il principio di scioglimento virtuale, la decisione è viziata e può essere annullata con rinvio
- In situazioni analoghe l'istante deve far emergere in modo chiaro la composizione del cumulo e la quantificazione della parte di pena per reati non ostativi; il giudice deve motivare puntualmente la valutazione dell'ammissibilità
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