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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27888/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato una misura alternativa alla detenzione. Dal testo emerge che la revoca era stata disposta non per condotte successive all'inizio della decorrenza del beneficio, ma perché erano emersi fatti antecedenti non conosciuti al momento della concessione, ritenuti idonei a mutare il giudizio prognostico favorevole. In particolare, l'elemento valorizzato era una condotta di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, rispetto alla quale risultava anche emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del detenuto domiciliare. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, richiamando il principio per cui la revoca di una misura alternativa può fondarsi anche su fatti anteriori e non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, se la loro gravità impone la rivalutazione della prognosi favorevole posta a base del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa sulla base di fatti antecedenti, sopravvenuti alla conoscenza del giudice dell'esecuzione, e segnatamente della partecipazione a un sodalizio di narcotraffico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato solo indirettamente nella parte tassonomica come materia di esecuzione penale; nel testo della decisione non compare un'esplicita applicazione della norma.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere legittimamente disposta anche quando emergano fatti antecedenti alla concessione del beneficio, purché tali fatti non fossero noti al tribunale di sorveglianza e la loro gravità incida sulla prognosi favorevole che aveva giustificato l'ammissione alla misura.
  • Ai fini della revoca della misura alternativa non è necessario che il comportamento ostativo sia successivo all'inizio dell'esecuzione del beneficio: è sufficiente la sopravvenuta conoscenza di elementi pregressi incompatibili con il giudizio favorevole iniziale.
  • Quando il giudice di sorveglianza apprezza in modo coerente e non illogico la gravità di fatti pregressi emersi successivamente, il ricorso per cassazione che contesti tale valutazione, senza evidenziare vizi logici o giuridici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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