Cassazione Civile, Ordinanza n. 00967/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della pensione di vecchiaia erogata con decorrenza ottobre 2006 da una cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado la riliquidazione del trattamento, sul presupposto che le modifiche regolamentari introdotte agli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale, approvate con decreto interministeriale del 14 luglio 2000, non potessero incidere in peius sulle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2003, per effetto del principio del pro rata. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 10 e dell'art. 12 del regolamento, dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto violato il principio del pro rata; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la domanda di riliquidazione dovesse essere assoggettata al termine quinquennale e non a quello decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, richiamando la giurisprudenza consolidata che aveva già dichiarato illegittimo, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007, il criterio di calcolo peggiorativo introdotto dal regolamento della Cassa in contrasto con il principio del pro rata. Quanto alla prescrizione, ha ribadito che, quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico e non si controverte su un credito già liquidato ed esigibile, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non quella quinquennale. Nonostante ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sulla base delle medesime ragioni già indicate nella proposta di definizione anticipata. La Cassa è stata condannata alle spese, alla corresponsione di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina gli enti previdenziali privatizzati, senza che la Corte vi ravvisi una violazione idonea a scalfire il principio già affermato sul calcolo pensionistico
art. 10 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti
le modifiche regolamentari in peius non possono operare per le pensioni decorrenti in epoca anteriore al 1 gennaio 2007, in applicazione del pro rata
art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti
richiamato unitamente all'art. 10 come fonte delle modifiche al sistema di calcolo ritenute illegittimamente applicate dalla Cassa
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
la Corte ribadisce che la disposizione va letta nel senso che le modifiche peggiorative al sistema pensionistico degli enti privatizzati operano solo per le pensioni decorrenti successivamente al 1 gennaio 2007
evocato nel motivo della ricorrente, ma la Corte non ravvisa un vizio decisivo della sentenza impugnata
evocato nel motivo della ricorrente per contestare la motivazione, ma senza esito favorevole
evocato in tema di motivazione della sentenza, senza accoglimento del motivo
richiamato nel motivo come parametro interpretativo del regolamento, ma non accolto
la riliquidazione della pensione, quando è controverso l'ammontare del trattamento, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili già messi a disposizione dell'assicurato
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato come norma sulla prescrizione dei ratei pensionistici, applicabile nei limiti della liquidità ed esigibilità del credito
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
invocato dalla ricorrente sul regime prescrizionale, ma ritenuto non idoneo a scalfire il principio della prescrizione decennale nella controversia sulla riliquidazione
richiamato nel secondo motivo, senza incidere sull'esito
menzionato per la proposta di definizione accelerata e per il successivo giudizio conforme ad essa
la Corte applica le conseguenze sanzionatorie per la proposizione del ricorso inammissibile, condannando al pagamento di una somma ulteriore alla controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei regimi previdenziali privatizzati, le modifiche regolamentari peggiorative del sistema di calcolo della pensione non possono incidere sulle anzianità contributive maturate anteriormente alla data di efficacia consentita dalla legge, dovendosi salvaguardare il principio del pro rata per le pensioni interessate.
- Quando la controversia riguarda non un rateo pensionistico già liquidato e scaduto, ma la correttezza del criterio di liquidazione del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
- La prescrizione quinquennale in materia pensionistica presuppone un credito liquido ed esigibile, già posto a disposizione dell'assicurato; se l'ammontare della prestazione è contestato, il termine applicabile è quello ordinario.
- In sede di legittimità, il ricorso che si limiti a reiterare censure già disattese da un orientamento consolidato, senza addurre argomenti nuovi e decisivi, può essere dichiarato inammissibile anche se le questioni vengono esaminate come infondate nel merito.
- La proposizione di un ricorso inammissibile in contrasto con la definizione accelerata e con orientamenti consolidati può comportare, oltre alle spese, le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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