Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (factor)
La controversia
La controversia nasce da un contratto-quadro di factoring stipulato tra una società di abbigliamento e una società di factoring, con cessione di crediti presenti e futuri e anticipazione del corrispettivo da parte del factor. Dopo l’ammissione della cedente a concordato preventivo con continuità aziendale, quest’ultima ottenne l’autorizzazione ex art. 169-bis l. fall. a sciogliersi dai contratti in essere con il factor e invitò i debitori ceduti a pagare direttamente alla procedura. Il factor agì poi davanti al Tribunale di Milano contro i debitori ceduti, ma la domanda venne dichiarata inammissibile; propose anche ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento ex art. 169-bis, dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà. Successivamente, dichiarato il fallimento della cedente, il factor insinuò al passivo un credito in via chirografaria condizionale per la restituzione delle anticipazioni effettuate, chiedendo anche la restituzione di quanto pagato dai debitori ceduti alla fallita dopo lo scioglimento. Il tribunale rigettò l’opposizione allo stato passivo ritenendo che, a seguito dello scioglimento del contratto, fosse venuto meno il regolamento contrattuale e residuasse solo un credito indennitario, non potendosi più fare valere la clausola di restituzione pattizia. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva violazione dell’art. 169-bis l. fall., sostenendo che lo scioglimento riguarda solo i contratti ancora pendenti, non travolge le prestazioni già integralmente eseguite, non ha efficacia retroattiva caducatoria e non può eliminare l’obbligo restitutorio previsto dal contratto, sicché la sua domanda andava ammessa al passivo come credito restitutorio, eventualmente con riserva in attesa dell’esito del contenzioso già pendente sulla validità ed efficacia dello scioglimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto del Tribunale di Arezzo e rinviando allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui il tribunale aveva negato l’ammissione con riserva e aveva trattato lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. come se avesse automaticamente e definitivamente definito il titolo del credito insinuato. La Corte ha precisato che, poiché era già pendente un giudizio ordinario sulla portata ed efficacia dello scioglimento, il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., rimandando alla decisione di quel giudizio la qualificazione finale del credito come contrattuale o indennitario.
Norme richiamate
Lo scioglimento del contratto in concordato preventivo è atto autorizzativo interno alla procedura e non produce, di per sé, una definitiva preclusione sui diritti soggettivi o sui crediti derivanti dal rapporto; la sua portata deve coordinarsi con eventuali giudizi ordinari già pendenti sul titolo del credito.
art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.
Consente l’ammissione al passivo con riserva quando il credito è subordinato alla definizione di una controversia o di un accertamento pendente, come nel caso di specie per la qualificazione del titolo del credito.
È il rimedio utilizzato per proporre opposizione allo stato passivo.
Richiamato nel pregresso contenzioso come mezzo di reclamo avverso provvedimenti del tribunale fallimentare.
Costituisce il quadro normativo del factoring con cessione pro-solvendo dei crediti d’impresa.
Massime di principio
- Lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. non ha efficacia automaticamente retroattiva tale da caducare, in via generale, diritti di credito già maturati o questioni controverse sulla loro natura; esso va letto come potere funzionale alla procedura concorsuale, non come pronuncia definitiva sui diritti delle parti.
- Quando sul rapporto controverso sia già pendente un giudizio ordinario volto ad accertare gli effetti dello scioglimento o il titolo del credito, il giudice del passivo deve ammettere il credito con riserva, lasciando alla definizione di quel giudizio la qualificazione definitiva del credito.
- In presenza di un contratto di factoring, la distinzione tra contratti ancora pendenti e prestazioni già integralmente eseguite è decisiva: lo scioglimento incide sui rapporti in corso, ma non può essere automaticamente esteso a negozi o prestazioni già esaurite senza una verifica concreta del loro stato di esecuzione.
- Il giudice non può escludere l’ammissione al passivo solo perché il creditore insiste per un titolo contrattuale anziché indennitario, se il titolo definitivo dipende dall’esito di un autonomo giudizio pendente e il credito è comunque esistente in fatto.
Come è indicizzato
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