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Sentenza

Sentenza n. 14657/2026 - Roma, Sezione 4

Giustizia amministrativa202214801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione, con ordine di lasciare spontaneamente il territorio nazionale entro quindici giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 9 settembre 2022, deducendo, con un unico motivo articolato per distinti profili, eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, nonché l’efficacia sanante di fatti sopravvenuti. Ha sostenuto di avere lavorato regolarmente fino alla perdita dell’occupazione, di avere presentato domanda di rinnovo del permesso anche per attesa occupazione e di avere percepito, nel 2021, il reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno al reddito collegata a un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Ha inoltre rappresentato di avere trovato una nuova occupazione nel 2022. Quanto al requisito residenziale, ha dedotto di essere stato residente in Italia fino al 2018 e di essere successivamente rimasto privo di una stabile ospitalità, dichiarando di abitare attualmente presso un diverso domicilio e di essere disponibile a iscriversi nuovamente all’anagrafe dopo il rinnovo del titolo. Il diniego era motivato dall’assenza, secondo le verifiche dell’amministrazione, di redditi da lavoro dipendente dal 2012, dalla mancata produzione di un certificato di residenza, dalla cancellazione anagrafica per irreperibilità e dall’assenza di redditi da lavoro autonomo o di dichiarazioni fiscali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i vizi dedotti. Ha affermato che, alla luce degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, incluso il requisito reddituale. Il reddito minimo costituisce una condizione soggettiva essenziale e non eludibile, funzionale a garantire la sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero. Il permesso per attesa occupazione consente di reperire un lavoro idoneo a ottenere il rinnovo, ma non può essere utilizzato per ottenere il titolo in assenza del reddito sufficiente e, soprattutto, di un rapporto lavorativo idoneo a garantire il sostentamento. La nuova occupazione reperita dal ricorrente è intervenuta dopo l’adozione e la notificazione del diniego e non può quindi essere valutata per giudicare la legittimità originaria dell’atto, che deve essere apprezzata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il ricorrente, inoltre, non aveva allegato nel procedimento elementi utili né sul requisito reddituale né su quello residenziale. Le spese sono state compensate, con conferma dell’ammissione definitiva del ricorrente al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998

    La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere rigettata alla luce del chiaro contenuto degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 286 del 1998.

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, tra cui il reddito minimo idoneo al sostentamento; non può quindi essere rilasciato o rinnovato per eludere l’assenza del requisito reddituale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza di smaltimento; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che la domanda di rinnovo sia astrattamente accoglibile e che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge, incluso il requisito reddituale minimo.
  • Il reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero ed eventualmente del suo nucleo familiare costituisce una condizione soggettiva essenziale e non eludibile per la permanenza sul territorio nazionale.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha la funzione di consentire la ricerca di un’attività lavorativa idonea a rendere possibile il rinnovo del titolo, ma non può giustificare il rinnovo quando manchino il reddito sufficiente e un rapporto di lavoro idoneo al sostentamento.
  • La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento; le nuove circostanze favorevoli, intervenute successivamente, non incidono sulla legittimità originaria dell’atto.
  • La mancata allegazione, nel procedimento di rinnovo, di elementi utili a dimostrare il requisito reddituale e quello residenziale impedisce di imputare all’amministrazione un difetto di istruttoria fondato su circostanze non rappresentate tempestivamente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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