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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38815/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva prestato difesa in favore di una procedura fallimentare in una precedente opposizione allo stato passivo e aveva ottenuto, con distinto decreto collegiale, la liquidazione del compenso professionale pari a euro 13.501,12 oltre accessori. Successivamente aveva chiesto la liquidazione del relativo compenso ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per il fallimento, ma il giudice delegato aveva rigettato l’istanza. Il professionista aveva allora proposto reclamo ex art. 26 l.fall. al tribunale, il quale però aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c. per mancata rinnovazione della notificazione del ricorso al curatore e ai controinteressati nel termine assegnato, ritenuto perentorio ex art. 291 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata verifica della documentazione depositata in cancelleria; 2) ancora violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa richiesta alla cancelleria della documentazione prodotta; 3) violazione dell’art. 144 d.P.R. 115/2002 e omessa pronuncia, sostenendo che l’attestazione del giudice delegato sulla disponibilità liquida del fallimento implicasse l’indisponibilità di somme sufficienti e quindi il presupposto per la liquidazione a spese dell’Erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendoli diretti in realtà a censurare un preteso errore revocatorio del giudice di merito: la mancata considerazione della documentazione circa la notificazione non integra un errore deducibile con ricorso per cassazione, ma, se del caso, va fatta valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, dalla documentazione prodotta, il deposito risultava comunque irrituale perché effettuato all’indirizzo di posta del cancelliere e non nel fascicolo telematico. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendosi costituita la procedura fallimentare, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    è il rimedio usato per proporre reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato

  • art. 139 d.P.R. 115/2002

    norma richiamata per la liquidazione del compenso professionale dovuto al difensore della procedura a carico dello Stato

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notificazione nel termine assegnato

  • art. 291 c.p.c.

    il termine assegnato per rinnovare la notificazione è qualificato come perentorio

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere utilizzata per censurare la mancata percezione di documenti che, se ignorati, integrerebbero semmai un errore revocatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    costituisce il rimedio corretto per l’errore di percezione su fatti sostanziali o processuali non controversi, non il ricorso per cassazione

  • art. 144 d.P.R. 115/2002

    invocato dal ricorrente come base per sostenere l’indisponibilità di somme e la conseguente liquidazione a spese dello Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone, nei casi previsti, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base di calcolo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di documenti o fatti processuali non si traduce automaticamente in un vizio denunciabile in cassazione; quando il vizio allegato consiste nella falsa percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto non controverso e risultante dagli atti, il rimedio corretto è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dell’istruttoria documentale o per surrogare rimedi impugnatori diversi, quando la censura investe un errore percettivo del giudice di merito.
  • Nel processo telematico, il deposito effettuato con modalità diverse da quelle prescritte può essere considerato irrituale e non idoneo a dimostrare validamente l’avvenuta produzione documentale.
  • La mancata costituzione della parte intimata esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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