Cassazione Civile, Ordinanza n. 17523/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un appezzamento di terreno sito in Augusta, inserito in un più ampio fondo lottizzato. La promissaria acquirente aveva chiesto dapprima l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento; in quel primo giudizio la domanda ex art. 2932 c.c. fu respinta in appello, mentre venne confermato il risarcimento, liquidato in una somma modesta. Successivamente la stessa parte promissaria acquirente agì per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, deducendo che il terreno era rimasto agricolo anziché edificatorio e che il prezzo era stato solo parzialmente versato, con disponibilità al saldo. I convenuti eccepirono la prescrizione del diritto alla risoluzione/risarcimento e il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza d’appello. In cassazione la ricorrente censura la decisione di merito per violazione degli artt. 1453 e 2946 c.c., sostenendo che la domanda di adempimento proposta nel primo giudizio aveva interrotto la prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno da inadempimento, e per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non vi fosse identità tra il primo giudizio (danno da ritardo connesso all’azione di adempimento) e il secondo (danno conseguente alla risoluzione del contratto).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che la proposizione della domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. interrompe la prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno da inadempimento, poiché le azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento sono tra loro collegate dalla tutela del medesimo rapporto sostanziale e il primo giudizio mantiene efficacia interruttiva rispetto alle pretese causalmente connesse finché non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Ha inoltre escluso la formazione del giudicato esterno, osservando che il precedente processo riguardava la domanda di esecuzione in forma specifica e il danno da ritardo, mentre il presente giudizio aveva a oggetto la risoluzione del preliminare e il danno conseguente alla rimozione degli effetti del contratto; mancava quindi identità di petitum e causa petendi. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la domanda di risoluzione e quella di risarcimento del danno sono connesse alla tutela del medesimo rapporto sostanziale; la domanda di adempimento può spiegare effetti anche sulla successiva pretesa risarcitoria
richiamato nel giudizio di merito quale parametro della risoluzione per inadempimento, senza specifica elaborazione autonoma in sede di legittimità
la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata considerata idonea a interrompere la prescrizione della connessa pretesa risarcitoria e a rilevare quale antecedente processuale da confrontare ai fini del giudicato
la prescrizione del diritto sostanziale alla prestazione opera per entrambe le azioni, adempimento e risoluzione, fino all’estinzione del diritto
l’interruzione della prescrizione prodotta dalla domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza per i diritti pretesi causalmente connessi
il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti di soggetti, petitum e causa petendi; non basta l’identità di questioni giuridiche o di fatto
richiamato per dedurre l’efficacia del giudicato derivante dalla precedente sentenza, ma esclusa in concreto per difetto di identità del thema decidendum
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale che ha fondato entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per il sequestro conservativo ottenuto in corso di causa
richiamato per il reclamo avverso il provvedimento cautelare
Massime di principio
- La proposizione dell’azione di adempimento del preliminare o di esecuzione in forma specifica interrompe la prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno da inadempimento connesso al medesimo rapporto, poiché il diritto sostanziale alla prestazione è unico e comune alle diverse forme di tutela.
- Nei rapporti tra azione di adempimento, risoluzione e risarcimento, la rilevanza della prescrizione va valutata con riguardo al diritto sostanziale dedotto e alla continuità della tutela richiesta, non al solo nomen iuris della singola domanda.
- Il giudicato sostanziale opera soltanto se tra il precedente e il nuovo giudizio vi è identità di parti, petitum e causa petendi; non è sufficiente che le questioni giuridiche o fattuali siano analoghe o che una precedente decisione abbia usato una qualificazione giuridica non perfettamente coerente con la domanda proposta.
- Nel preliminare di vendita immobiliare, il danno da ritardo nell’adempimento e il danno da inadempimento definitivo conseguente alla risoluzione hanno contenuti e criteri di liquidazione diversi, sicché una decisione sul primo non preclude automaticamente la domanda sul secondo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17390/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17393/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17395/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17401/2026 del 02/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →