Cassazione Penale, Ordinanza n. 11629/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena residua risultante da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. In sede di legittimità deduceva, in sintesi, una eccezione di competenza e contestava il diniego del beneficio. La Corte rileva però che la competenza del giudice di sorveglianza resta radicata secondo il principio di perpetuatio jurisdictionis, anche se sopravvenga un ulteriore titolo esecutivo dopo la richiesta originaria. Quanto al merito, osserva che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, il quale deve apprezzare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio al reinserimento sociale. Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l'assenza di un progetto di prova e la mancata presentazione dell'interessato all'UEPE in occasione di due colloqui, ritenendo la misura ancora prematura e coerente con una progressione graduale del percorso rieducativo. La Corte conclude che tale motivazione è adeguata e che il ricorso non offre argomenti idonei a scardinarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di competenza, richiamando il principio di perpetuatio jurisdictionis in materia di sorveglianza. Ha poi ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza sul diniego dell'affidamento in prova, perché fondata su elementi concreti (assenza di progetto trattamentale e mancata presentazione all'UEPE) e coerente con il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è concessa solo se il giudice di sorveglianza ritiene il condannato meritevole e la misura idonea al reinserimento sociale, senza automatismi.
Il giudice può fondarsi sulle relazioni degli organi di osservazione, ma non ne è vincolato; deve valutare personalità, stile di vita, finalità rieducative e pericolosità residua.
È richiamato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura; il testo non sviluppa un'interpretazione specifica della norma.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa nell'impugnazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La competenza del giudice di sorveglianza, una volta radicata sulla base della situazione esistente al momento della domanda di misura alternativa, non viene meno per sopravvenienze successive, compreso l'eventuale ulteriore titolo esecutivo.
- La concessione delle misure alternative alla detenzione non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura al reinserimento sociale.
- Nel procedimento di affidamento in prova il giudice può utilizzare le relazioni dell'UEPE o degli organi di osservazione, ma conserva piena autonomia valutativa e deve apprezzare i dati alla luce delle esigenze rieducative e della pericolosità residua.
- L'assenza di un progetto trattamentale concreto e la mancata collaborazione iniziale con l'UEPE possono legittimare il diniego dell'affidamento in prova, in quanto indicativi della prematurità della misura.
- La progressività nella concessione dei benefici penitenziari è criterio coerente con la funzione rieducativa dell'esecuzione penale e può giustificare il passaggio graduale verso misure meno afflittive.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico una motivazione di merito adeguata, senza offrire argomenti idonei a incrinarne la tenuta.
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