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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18724/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte di appello di Salerno che, pur confermando la pericolosità generica del prevenuto e ordinando il sequestro di alcuni beni, ha dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero volto al riconoscimento della pericolosità qualificata (ai sensi dell'art.4 d.lgs. 159/2011) e ha respinto la richiesta di sequestro su ulteriori beni. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge (artt. 10, 27 e 4 del d.lgs. 159/2011) perché la corte d'appello avrebbe ritenuto di non poter o dover decidere sulla natura della pericolosità se non 'incidentalmente', limitando i poteri cognitivi del giudice di appello; ha anche contestato l'omessa motivazione sul perché la qualificazione della pericolosità non avrebbe influito sulla sequestrabilità dei beni esclusi dal sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che, in sede di appello avverso il diniego di un provvedimento cautelare reale, il collegio deve estendere il giudizio anche al presupposto del provvedimento di prevenzione, cioè alla natura della pericolosità (generica o qualificata), e che il Procuratore della Repubblica/Procuratore generale ha interesse ad ottenere la riqualificazione della pericolosità già nella fase cautelare, poiché la qualificazione inciderebbe sulla perimetrazione cronologica e dunque sulla individuazione dei beni sequestrabili e confiscabili. Per tali motivi la Cassazione ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla parte che aveva dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero sul profilo della pericolosità soggettiva, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art.1 lett. D

    Definizione di profili di pericolosità; utilizzata per distinguere la pericolosità generica dalle altre categorie e come parametro per l'accertamento incidentale della pericolosità in sede cautelare

  • d.lgs. n. 159/2011 - art.4

    Norma che disciplina la pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto che la possibilità di riconoscere la pericolosità qualificata in appello è rilevante e incide sulla perimetrazione temporale utile per il sequestro/confisca

  • d.lgs. n. 159/2011 - art.10

    Consente al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale di proporre ricorso anche per il merito contro i provvedimenti di diniego del sequestro; la Cassazione ha precisato che non pone limiti al potere cognitivo del collegio d'appello

  • d.lgs. n. 159/2011 - art.27

    Regola l'impugnazione dei provvedimenti di prevenzione e richiama l'art.10; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice d'appello può e deve valutare anche il presupposto della misura (la natura della pericolosità) quando è chiamato a decidere sull'impugnazione del diniego di sequestro

  • d.lgs. n. 159/2011 - art.18 comma 1

    La norma afferma che l'applicazione della misura patrimoniale è sganciata dalla valutazione dell'attuale pericolosità; la Cassazione ha però ricordato che comunque è necessario un preliminare giudizio di pericolosità (anche non 'attuale') per poter disporre sequestro e confisca

Massime di principio

  • In un ricorso avverso il diniego di sequestro il giudice d'appello, se chiamato in causa, deve estendere la verifica anche al presupposto della misura di prevenzione, cioè alla natura della pericolosità (generica o qualificata), anche se la valutazione è 'incidentale'.
  • Il pubblico ministero (Procuratore della Repubblica o Procuratore generale) ha legittimo interesse a chiedere la riqualificazione della pericolosità già nella fase cautelare: la pericolosità qualificata modifica la perimetrazione cronologica rilevante per sequestro e confisca e può estendere la platea dei beni sequestrabili, compresi quelli acquisiti in epoca successiva.
  • La corte di merito non può dichiarare inammissibile un'appello sul profilo della pericolosità senza adeguata motivazione, in particolare senza spiegare perché una diversa qualificazione non avrebbe incidenza sulla sequestrabilità dei beni.
  • Se il giudice omette l'accertamento incidentale necessario sulla pericolosità o non fornisce motivazione sufficiente circa l'assenza di rilevanza di tale accertamento per il sequestro, la decisione è assoggettata ad annullamento e rinvio dalla Cassazione.
  • Anche se le misure patrimoniali possono prescindere dall'accertamento dell'attuale pericolosità, resta comunque imprescindibile un giudizio preliminare di pericolosità (anche non 'attuale') per disporre sequestro e confisca.
  • Nella redazione dell'atto di appello di parte pubblica è importante indicare chiaramente gli elementi fattuali e temporali che collegano i beni alla pericolosità (soprattutto se si chiede il riconoscimento della qualificata) affinché il giudice possa valutare l'effettiva incidenza sulla sequestrabilità.

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