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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47089/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda l'ordinanza del Tribunale di Firenze che in appello aveva annullato un provvedimento del G.I.P. (22/04/2022) che aveva intimato la liberazione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il Tribunale aveva ritenuto che, non essendo il sequestro esteso ai canoni né nominato un amministratore/custode, il nuovo contratto di locazione stipulato dal Tanzi (24/07/2021) potesse ritenersi valido e non pregiudizievole per l'interesse dello Stato. Il P.M. ha impugnato sostenendo (i) che l'atto del G.I.P. non fosse una mera ordinanza esecutiva ma incidente sulla misura cautelare quindi impugnabile, e (ii) che l'utilizzo del bene (locazione a terzi) da parte del sequestrato, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è in contrasto con le finalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e può compromettere la conservazione e la futura confisca del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., ritenendo che l'ordinanza del G.I.P. fosse corretta in diritto e che il provvedimento del Tribunale di Firenze dovesse essere annullato senza rinvio. La Corte ha affermato che, quando il sequestro è finalizzato alla confisca (art. 321 cod. proc. pen.), la finalità è sottrarre la materiale disponibilità del bene al destinatario della misura; consentire il pieno e libero utilizzo (es. locazione a terzi) svuoterebbe di contenuto la misura cautelare e potrebbe deteriorare o pregiudicare la futura confisca. La Corte ha inoltre chiarito che la trascrizione del provvedimento (art. 104 disp. att.) garantisce pubblicità ma non la conservazione materiale del bene e che l'assenza di nomina di un custode non legittima la libera utilizzazione senza autorizzazione. Pertanto è stato confermato il provvedimento del G.I.P. e annullata l'ordinanza che aveva invece ritenuto valida la locazione.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 5 richiamati)

    La Corte interpreta l'art. 321 (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) nel senso che la misura mira a sottrarre la materiale disponibilità del bene: quando il sequestro è finalizzato alla confisca la libera utilizzazione del bene da parte del sequestrato (es. locazione a terzi) è normalmente preclusa perché contrasta con la finalità della misura e può compromettere la conservazione e la futura confisca.

  • art. 104 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la trascrizione del provvedimento ha funzione pubblicitaria e di tutela dei terzi di buona fede, ma non assicura la conservazione materiale del bene né legittima la sua libera utilizzazione da parte del sequestrato senza controllo dell'autorità giudiziaria.

  • artt. 322 bis, 310 e 655 cod. proc. pen.

    Queste norme sono state richiamate dal P.M. per contestare l'operato del Tribunale e la presunta inammissibilità dell'appello; la Corte però ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse mera esecuzione amministrativa ma riguardasse la portata della misura cautelare genetica, quindi l'appello era ammissibile e la doglianza basata su tali articoli non poteva prevalere.

  • Principi di diritto dell'Unione Europea e Carta di Nizza (art. 52 par.1), Direttiva 2014/42/UE, Regolamento 2018/1805

    La Corte richiama il principio di proporzionalità europeo: le limitazioni al diritto di proprietà devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e risultare necessarie e proporzionate. Tale principio non autorizza però a mantenere la sostanziale libera disponibilità del bene sequestrato quando ciò comprometta finalità cautelari e la tutela di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Se il sequestro è finalizzato alla confisca, la materiale disponibilità del bene va sottratta al sequestrato: atti che conferiscono piena disponibilità (es. locazioni a terzi) sono in generale incompatibili senza autorizzazione giudiziaria.
  • La trascrizione del provvedimento cautelare tutela la pubblicità nei confronti dei terzi ma non consente di ritenere automaticamente legittima la gestione o l'uso del bene da parte del sequestrato.
  • La distinzione tra atti di mera esecuzione/amministrazione e decisioni che incidono sulla portata genetica della misura è cruciale: le decisioni che modificano la sostanza della misura sono impugnabili e valutabili nel merito.
  • L'assenza di nomina di un custode o di modalità amministrative formali non giustifica la libera utilizzazione del bene: il divieto di utilizzazione può essere implicito nella natura del sequestro finalizzato alla confisca.
  • Nel bilanciamento tra diritto di proprietà e esigenze cautelari occorre applicare il principio di proporzionalità; tuttavia la tutela degli interessi pubblici connessi alla confisca può giustificare restrizioni rilevanti alla disponibilità del sequestrato.
  • In pratica, chi intende compiere atti dispositivi o di gestione rilevanti su beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca dovrebbe richiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria per evitare nullità o sanzioni e per non pregiudicare la misura cautelare.

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