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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23765/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa da una società, quale opposta/opponente in sede esecutiva, in relazione a crediti fatti valere da una creditrice e da due intervenuti nell'esecuzione. Nel giudizio di merito instaurato dopo la sospensione dell'esecuzione, le parti creditorie avevano chiesto non solo il rigetto dell'opposizione, ma anche l'accertamento di un ulteriore loro credito, prospettato come eccedente la soglia di competenza del giudice di pace e idoneo a integrare una domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per valore, attribuendo la causa al Giudice di pace. Con regolamento di competenza, i ricorrenti deducevano: 1) tardività del rilievo di incompetenza per valore, perché avvenuto dopo l'udienza di verifica dell'integrità del contraddittorio, sostenendo che l'art. 38 c.p.c. imporrebbe il rilievo non oltre la prima udienza di trattazione; 2) erronea determinazione del valore della causa, perché il Tribunale avrebbe considerato solo l'importo intimato nel precetto, trascurando che l'atto introduttivo conteneva anche una domanda di accertamento di un controcredito ulteriore, tale da determinare la competenza del Tribunale ai sensi degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, disponendo che il processo vi sia riassunto nel termine di legge. Ha respinto il primo motivo, affermando che il giudice non è tenuto a decidere la questione di competenza già alla prima udienza e può pronunciare sulla stessa dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, quando la parte opposta in un'esecuzione propone domanda di accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto dall'opponente, anche se formulata in modo non del tutto chiaro o vago, sussiste comunque una domanda riconvenzionale che, se riferita a un valore superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, rende competente il Tribunale. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola il giudizio di opposizione all'esecuzione che ha dato origine alla controversia.

  • art. 38 c.p.c.

    Il rilievo dell'incompetenza per valore non è consumato dal fatto che il giudice provveda dopo la verifica del contraddittorio, purché in tempi processualmente consentiti.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato per la determinazione della competenza per valore del giudice di pace e del tribunale.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa va determinato considerando il cumulo delle domande proposte contro il medesimo soggetto nel medesimo processo.

  • art. 17 c.p.c.

    È richiamato come criterio di competenza per valore in tema di esecuzione forzata, da coordinare con la regola generale del cumulo di domande.

  • art. 35 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del valore della causa.

  • art. 164 c.p.c.

    Anche la nullità dell'atto di proposizione della domanda ulteriore non priva il giudice adito del potere di conoscerla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata in ragione della peculiarità della vicenda, secondo i principi costituzionali richiamati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza, il giudice può pronunciarsi sulla questione di competenza anche dopo la verifica dell'integrità del contraddittorio; non esiste un onere di decisione immediata alla prima udienza, né una consumazione della relativa potestà decisoria.
  • In un'opposizione all'esecuzione, la domanda con cui la parte opposta chieda l'accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello azionato in via di eccezione integra una domanda riconvenzionale, anche se formulata in modo impreciso o generico.
  • Ai fini della competenza per valore, occorre considerare il valore complessivo delle domande cumulate proposte contro il medesimo soggetto nel medesimo processo; il criterio speciale in materia esecutiva va coordinato con la disciplina generale del cumulo.
  • La possibile pretestuosità o l'eventuale nullità formale della domanda ulteriore non escludono, di per sé, la competenza del giudice adito a conoscerla e a rilevarne i vizi, potendo provvedere alla sanatoria nei limiti consentiti dal processo.
  • Quando una domanda riconvenzionale in opposizione esecutiva è astrattamente idonea a superare la soglia di competenza del giudice di pace, la competenza spetta al tribunale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenzaImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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