Ordinanza n. 1212/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769; 2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale provvedimento, comunque compresi la cd. graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, nonché degli atti e verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale (allo stato non conosciuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di concessione dei contributi e graduatoria finale relativa al settore Alpi, inclusi gli atti di verifica dell’ammissibilità e di valutazione della proposta progettuale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del 27 novembre 2025, nonché la graduatoria finale e gli atti presupposti e connessi relativi alla procedura di assegnazione di contributi. Ha dedotto censure concernenti la verifica di ammissibilità della propria domanda e la valutazione della proposta progettuale secondo i criteri previsti dall’avviso. La ricorrente, concorrente per il settore “Alpi”, sostiene di avere diritto a un punteggio complessivo di 76 punti, che le consentirebbe di collocarsi al settimo posto della graduatoria, mentre al settimo posto è stato attribuito un punteggio di 70 punti. Nel giudizio non erano stati evocati tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, individuati tra i beneficiari collocati dalla settima posizione fino all’ultima posizione utile della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Ha valutato che le questioni dedotte, anche alla luce della copiosa documentazione depositata dal Ministero, necessitassero di un approfondimento nella sede di merito e ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando direttamente l’udienza pubblica di merito per il 28 settembre 2026, senza disporre una specifica sospensione degli atti oltre alla sollecita definizione del giudizio. Il Collegio ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non intimati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. L’avviso dovrà indicare il giudice e il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, una sintesi dei motivi e delle domande e gli estremi dell’ordinanza. La pubblicazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l’avviso dovrà restare pubblicato sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare direttamente la discussione del ricorso nel merito; nel caso concreto tale strumento è stato utilizzato con fissazione dell’udienza pubblica del 28 settembre 2026.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e consente, quando il numero dei destinatari lo giustifica, l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per disciplinare la notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, ma le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una rapida definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando direttamente l’udienza pubblica di merito, senza necessità di una distinta sospensione del provvedimento impugnato.
- Nelle controversie aventi a oggetto graduatorie per l’attribuzione di contributi pubblici, devono essere chiamati in giudizio i beneficiari la cui posizione potrebbe essere incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, in particolare quelli collocati nella fascia della graduatoria interessata dalla pretesa del ricorrente.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente gli elementi necessari a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, le censure e le domande.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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