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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avente ad oggetto alcune aree di proprietà privata site nel Comune di Palmi e destinate ad eliporto a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco. I proprietari avevano chiesto alla Corte d’appello la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001. Dopo una prima pronuncia della Corte d’appello che aveva dichiarato improcedibile la domanda sull’indennità di espropriazione e accolto parzialmente quella sull’occupazione legittima, la decisione era stata cassata con rinvio. Nel successivo giudizio di revocazione proposto contro la medesima ordinanza, la Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione perché, dopo il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c., gli istanti non avevano depositato le note di trattazione scritta né alla prima né alla seconda udienza sostitutiva ex art. 127-ter c.p.c. Contro tale sentenza i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che la Corte d’appello aveva deciso sulla improcedibilità senza assegnare termini ex art. 190 c.p.c. dopo il rilievo officioso della questione; 2) violazione degli artt. 91, 310 e 348 c.p.c., perché la condanna alle spese sarebbe stata erronea dato il sopravvenuto difetto di interesse e il comportamento inerte di entrambe le parti; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, per avere liquidato spese anche per fasi processuali che, secondo i ricorrenti, non si sarebbero effettivamente svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la declaratoria di improcedibilità per mancato deposito delle note in sostituzione dell’udienza non integrasse una decisione a sorpresa che imponesse il preventivo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., e che comunque la censura fosse aspecifica perché non chiariva perché fosse dovuta la trattazione scritta con termini ex art. 190 c.p.c. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva correttamente seguito un modulo decisorio compatibile con l’ordinanza/sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, una volta accertata l’improcedibilità dell’impugnazione per la condotta processuale degli appellanti, la condanna alle spese è conseguenza del principio di causalità e della soccombenza processuale degli istanti, irrilevante essendo l’inerzia della controparte o le ragioni soggettive del mancato deposito delle note. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese per la fase di trattazione e per la fase decisionale, richiamando il d.m. n. 55 del 2014, che considera tali fasi comprensive anche delle attività connesse, senza che rilevi l’assenza di attività istruttoria in senso stretto. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    norma processuale richiamata come base del giudizio volto alla determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione esperito contro la precedente ordinanza della Corte d’appello.

  • art. 127-ter c.p.c.

    la trattazione scritta sostitutiva dell’udienza può essere utilizzata; il mancato deposito delle note nel termine assegnato equivale, nel caso concreto, a mancata comparizione.

  • art. 348, comma 2, c.p.c.

    se l’appellante non compare alla prima udienza e poi alla nuova udienza fissata dal giudice, l’impugnazione è dichiarata improcedibile anche d’ufficio; nel caso concreto il mancato deposito delle note scritte è stato equiparato alla mancata comparizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio preventivo non è richiesto per questioni di rito e per statuizioni processuali come l’improcedibilità.

  • art. 190 c.p.c.

    non era dovuta l’assegnazione dei termini conclusionali nel caso concreto, perché la Corte d’appello poteva decidere anche secondo il modello decisorio richiamato dall’art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile per aspecificità, poiché non spiegava adeguatamente perché la procedura seguita fosse incompatibile con il rito adottato.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e, in questa vicenda, la condanna degli appellanti è stata considerata corretta in quanto conseguenza della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non idoneo a escludere la condanna alle spese nella fattispecie.

  • d.m. n. 55 del 2014

    la liquidazione dei compensi avviene per fasi; la fase di trattazione comprende anche l’attività istruttoria e la fase decisionale comprende gli adempimenti connessi alla decisione e alla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 352 c.p.c.

    nel regime applicabile, la Corte d’appello poteva decidere anche ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    modello decisorio compatibile con la decisione immediata della causa senza concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., nel testo ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza e alla nuova udienza fissata ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c. può essere integrata, nel sistema della trattazione scritta, dal mancato deposito delle note sostitutive entro il termine assegnato.
  • Le questioni di rito e le statuizioni processuali, come l’improcedibilità dell’impugnazione, non richiedono necessariamente il previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., quando la parte poteva prevederle usando l’ordinaria diligenza processuale.
  • La condanna alle spese segue il principio di causalità e la soccombenza processuale anche quando l’impugnazione sia definita per improcedibilità; conta la condotta della parte che ha dato causa alla chiusura del giudizio.
  • Nella liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, la fase di trattazione include anche le attività istruttorie e la fase decisionale comprende gli adempimenti connessi alla decisione, alla pubblicazione e agli atti successivi.
  • La censura per violazione del diritto di difesa o per errata applicazione del regime delle spese deve confrontarsi specificamente con la struttura procedurale realmente seguita dal giudice di merito, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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