Cassazione Civile, Ordinanza n. 20650/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società cessionaria di crediti maturati da una subappaltatrice in un appalto per lavori ferroviari all'estero ha agito per il pagamento di competenze asseritamente dovute dalla società appaltatrice principale, oltre al risarcimento dei danni. Nel medesimo giudizio la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria e ha eccepito la compensazione con propri crediti verso l'altra società del raggruppamento. Il Tribunale ha dichiarato improcedibili alcune domande per l'intervenuta amministrazione straordinaria di una subappaltatrice e ha rigettato la domanda della cessionaria per compensazione. In appello, la notifica dell'impugnazione è stata eseguita presso il difensore che aveva rinunciato al mandato, all'indirizzo che era invece del codifensore, e la Corte territoriale ha ritenuto la notificazione inesistente dichiarando l'appello inammissibile. La ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla rinuncia al mandato, sostenendo che la rinuncia fuori udienza doveva esserle comunicata e quindi non poteva produrre effetti; 2) omesso esame del fatto che la notifica era comunque pervenuta al domicilio di uno dei due difensori; 3) violazione delle norme sulla notificazione e sulla sanatoria delle nullità, sostenendo che si trattava al più di nullità e non di inesistenza, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo grazie alla costituzione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbendo il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione. Ha affermato che la notificazione dell'appello eseguita presso un difensore che aveva rinunciato al mandato e all'indirizzo del codifensore, pur errata, non era inesistente ma nulla, perché conservava gli elementi essenziali della notificazione ed era riconoscibile come tale; di conseguenza, essendo la controparte costituita, la nullità era sanata per raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di rinuncia al mandato difensivo e dei suoi effetti, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.
Richiamato dalla ricorrente sulla comunicazione della rinuncia al mandato; motivo assorbito.
La notificazione era stata eseguita con la procedura prevista per le notifiche presso il domicilio; l'errore sul destinatario o sul domicilio non valeva a integrare inesistenza.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, come avvenuto per la costituzione della controparte.
Cass. sez. Un. 14916/2016
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile... nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali...
Viene utilizzata come criterio generale per distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione: solo la mancanza degli elementi essenziali o della consegna esclude la notificazione; gli altri vizi ricadono nella nullità.
Cass. sez. Un. 14916/2016
il luogo in cui la notificazione ... non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto ... i vizi relativi alla sua individuazione ... ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto
L'errore sul luogo di notificazione, anche se privo di collegamento col destinatario, determina nullità sanabile e non inesistenza.
Cass. 5410/2001
Richiamata per affermare che la notifica fatta al difensore non ancora munito di mandato integra nullità e non inesistenza.
Cass. 7073/2004
Richiamata per il medesimo principio sulla nullità della notifica al difensore non ancora costituito.
Massime di principio
- La notificazione non è inesistente quando, pur eseguita in modo irregolare, conserva gli elementi minimi che consentono di riconoscerla come tale: in particolare, l'attività di trasmissione compiuta da soggetto abilitato e una fase di consegna o comunque un esito positivo previsto dall'ordinamento.
- L'errore nell'individuazione del destinatario o del domicilio di notificazione non incide di regola sugli elementi costitutivi essenziali della notificazione e integra normalmente una nullità, non l'inesistenza.
- La notifica eseguita a un difensore che ha rinunciato al mandato, così come quella eseguita a un difensore ancora privo di mandato, è una ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza.
- La nullità della notificazione è sanata ex tunc quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio per la costituzione in giudizio del destinatario.
- Nel distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione occorre un criterio restrittivo dell'inesistenza, riservata alle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o di totale assenza degli elementi essenziali della notificazione.
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