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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31491/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel ricorso ha dedotto, con un primo motivo, l'assenza del dolo del reato contestato, sostenendo che si sarebbe sentito male e che era uscito di casa per acquistare un gelato al fine di assumere zuccheri, secondo indicazioni di un medico; in tale prospettiva ha implicitamente invocato anche la ricorrenza di uno stato di necessità. Con un secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati/inidonei a superare la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso sia lo stato di necessità sia la scarsa offensività della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva correttamente escluso lo stato di necessità con adeguati riferimenti in fatto e in diritto; ha inoltre ritenuto che anche il secondo motivo fosse infondato, essendo stata già affrontata in appello la questione dell'art. 131-bis c.p. e motivata l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della non scarsa offensività della condotta e della insensibilità dimostrata verso le prescrizioni imposte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta scarsamente offensiva, anche alla luce dell'insensibilità del soggetto al rispetto delle prescrizioni imposte.

  • stato di necessità

    La Corte ha confermato l'esclusione della scriminante, ritenendo che nel caso concreto non ricorressero i presupposti per giustificare la condotta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale alla motivazione della sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia escluso con motivazione logica e pertinente la ricorrenza di una scriminante come lo stato di necessità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti un apprezzabile grado di offensività o manifesti un consapevole mancato rispetto delle prescrizioni imposte, essendo richiesta una reale minima offensività del fatto.
  • La riproposizione in cassazione di una questione già dedotta in appello non comporta di per sé accoglimento, se la decisione impugnata abbia fornito una risposta adeguata e non illogica sul punto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e non evidenziano vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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