Cassazione Penale, Sentenza n. 17981/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato colpevole di plurime condotte distrattive configuranti bancarotta fraudolenta patrimoniale (tra cui la distrazione dell'immobile di via A. Rizzo n. 6/vendita alla Siculcarta spa per euro 375.000 oltre IVA e vari prelevamenti/assegni per complessivi importi indicati), deducendo violazione di legge (art. 216 l. fall.) e vizio di motivazione. Sostiene che alcuni prelevamenti in contanti erano destinati a pagamenti di fornitori e dipendenti (doc. e dichiarazioni di terzi) e che parte delle somme sarebbe stata poi reintegrata con versamenti effettuati nel 2005.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sostanza è stato confermato l'impianto probatorio e la condanna per le distrazioni ritenute provate dalla Corte d'appello (con esclusione, in appello, di una delle distrazioni contestate dal conto corrente); la censura relativa alla presunta restituzione delle somme è stata ritenuta infondata perché le somme reintegrate erano nettamente inferiori a quelle distratte e manca corrispondenza oggettiva e funzionale.
Norme richiamate
Richiamata nella censura del ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della norma alla luce del complesso probatorio e della motivazione di merito
Richiamato per delimitare il giudizio di legittimità: la Cassazione può verificare la congruità e la logicità della motivazione ma non procedere a una rivalutazione del merito o a nuova lettura delle prove
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. 5, n. 8402/2011; Sez. 5, n. 4790/2015 e altre)
Principio secondo cui la materialità della distrazione può essere annullata da una restituzione anteriore al fallimento solo se quest'ultima corrisponde oggettivamente e funzionalmente all'importo sottratto; è sufficiente anche una riduzione di passività purché equivalga effettivamente alla riparazione del danno patrimoniale
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione è limitato al rispetto di legge e alla verifica della logicità e completezza della motivazione; non è consentita la riconsiderazione del merito o la rivalutazione complessiva delle prove.
- Per far venire meno la materialità della distrazione mediante restituzione occorre che la reintegrazione sia antecedente alla dichiarazione di fallimento e che vi sia corrispondenza oggettiva e funzionale tra somma sottratta e somma reintegrata; versamenti parziali e non equivalenti non eliminano il reato.
- La destinazione di prelevamenti a pagamenti di fornitori o dipendenti deve risultare da elementi documentali precisi e non da dichiarazioni generiche: senza prova documentale il giudice di merito può ritenere la destinazione non provata.
- Le discrepanze o le omissioni nella valutazione di singoli elementi di prova non compromettono la decisione se la motivazione complessiva del giudice di merito appare logica, coerente e fondata sui dati processuali.
- La scelta tra versioni discordanti e la valutazione dell'attendibilità dei testi resta rimessa al giudice di merito e solo un vizio di motivazione manifesto o illogico può giustificare intervento in sede di legittimità.
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