Cassazione Penale, Ordinanza n. 36111/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i tre motivi dedotti riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: in particolare, erano state contestate le valutazioni sul dolo, sulla non concedibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sul diniego della circostanza attenuante generica ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non introducesse profili nuovi e che le doglianze fossero già state affrontate con argomentazioni giuridiche corrette in appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha superato il vaglio di legittimità su tale fattispecie.
Richiamato come oggetto di censura già esaminata e respinta dal giudice di merito; la Corte non ravvisa ragioni per rimettere in discussione il diniego della particolare tenuità del fatto.
Richiamato come oggetto di censura già valutata dal giudice di merito; il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto sorretto da argomentazione già adeguata.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità o riproposizione di censure il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia affrontato in modo coerente e giuridicamente corretto le questioni relative al dolo, alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione non interviene se il ricorso non evidenzia errori di diritto o manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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