Cassazione Civile, Ordinanza n. 18479/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita del 25 gennaio 2006 avente ad oggetto alcuni terreni siti nel Comune di Pollutri, gravati da usi civici. In primo grado il Tribunale di Vasto, su domanda di due soggetti, accertava l'inadempimento della controparte all'obbligo di versare il residuo prezzo di euro 50.000,00, condannandola al pagamento di euro 50.339,35 oltre interessi. In appello la soccombente deduceva la nullità del procedimento e della sentenza per difetto di notifica dell'atto introduttivo e, in subordine, la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva il gravame, dichiarava la nullità della notifica della citazione di primo grado e rimetteva la causa al Tribunale, condannando gli appellati alle spese di entrambi i gradi. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la controparte fosse rimasta contumace in primo grado e non avesse sostenuto spese giudiziali. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto munito di procura speciale e la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché ha preso atto della rinuncia depositata dai ricorrenti e dell'adesione della controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto dell'intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge in relazione alla condanna alle spese.
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in tema di condanna alle spese di lite.
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in tema di compensazione/spese di lite.
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata per ultrapetizione o decisione oltre i limiti della domanda in punto spese.
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione quando intervenga l'adesione della controparte.
In combinato con l'art. 390 c.p.c. fonda la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che, in caso di rinuncia al ricorso, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia depositata con procura speciale e seguita dall'adesione della parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa disciplina emergente dagli atti.
- L'effetto estintivo della rinuncia al ricorso esclude anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- Le censure relative alla liquidazione delle spese restano assorbite quando il ricorso sia estinto prima dell'esame del merito.
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