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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36381/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello, pronunciata in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva accolto l'istanza del Procuratore generale di revoca dell'indulto già concesso con precedente ordinanza. Il ricorso articolava due censure: da un lato, si deduceva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione per asserita erronea indicazione della sentenza che aveva concesso l'indulto, con conseguente lesione del diritto di difesa; dall'altro, si prospettava la incompatibilità del giudice che aveva deciso in executivis. La censura era proposta in termini tali da contestare la validità del provvedimento esecutivo e la regolarità del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza indicava correttamente l'oggetto della trattazione, ossia la revoca dell'indulto, e che l'errore nell'indicazione della sentenza di concessione non aveva inciso sul diritto di difesa; ha inoltre affermato che la dedotta incompatibilità del giudice non integra nullità del provvedimento e può essere fatta valere solo con ricusazione, sicché, non essendo stata tempestivamente esercitata tale facoltà, ogni ulteriore doglianza è preclusa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, terzo comma, c.p.p.

    L'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione deve indicare in modo sufficientemente specifico l'oggetto della trattazione, così da consentire una difesa effettiva; la nullità ricorre solo in caso di indicazione assolutamente generica.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, l'avviso di fissazione dell'udienza è nullo solo se l'oggetto della trattazione è indicato in modo assolutamente generico e tale da impedire al destinatario di predisporre un'effettiva difesa.
  • L'erronea indicazione di un dato accessorio dell'atto introduttivo, quando l'oggetto del giudizio sia comunque chiaro, non determina nullità se non risulta compromesso concretamente il diritto di difesa.
  • La dedotta incompatibilità del giudice non integra, di per sé, una nullità del provvedimento adottato nel procedimento di esecuzione: essa deve essere fatta valere con tempestiva ricusazione, altrimenti la doglianza resta preclusa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza introdurre argomenti nuovi o diversi.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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