Cassazione Civile, Ordinanza n. 20878/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere, nel quale l'appaltatore aveva riconsegnato il cantiere con lavori non ultimati e la committente aveva escusso una polizza fideiussoria prestata da una compagnia di assicurazioni per ottenere il pagamento del massimale. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto che la polizza integrasse un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni del debitore principale. In appello la decisione era stata riformata: la corte territoriale, pur confermando la natura autonoma della garanzia, aveva ritenuto esperibile l'exceptio doli per abuso del diritto, valorizzando il fatto che la committente, al momento dell'escussione, taceva di trattenere una somma a titolo di ritenuta del 10% che sarebbe stata dovuta all'appaltatore solo dopo il collaudo, poi intervenuto in corso di causa. La società committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei principi sul contratto autonomo di garanzia, sostenendo che l'esistenza di un debito condizionale verso l'appaltatore non poteva limitare il diritto di escussione e che, al momento dell'escussione, erano certi solo i presupposti delle penali, già superiori al massimale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'incertezza dei costi necessari per completare i lavori quando la garanzia fu escussa; (3) errata quantificazione del credito restitutorio e degli interessi, per non avere considerato che l'importo pagato comprendeva già interessi sull'intero massimale e che andavano ricalcolati anche su quanto effettivamente dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri due. Ha affermato che, nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito del rapporto principale non esclude la possibilità per il garante di opporre l'exceptio doli, ma tale rimedio richiede una prova liquida e incontrovertibile della condotta abusiva o fraudolenta del creditore. Nel caso concreto, la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta non conforme a tali principi perché non ha chiarito se, al momento dell'escussione, la mancata menzione della ritenuta fosse effettivamente idonea a rendere abusiva la richiesta, tenuto conto che il diritto dell'appaltatore alla riscossione della ritenuta sarebbe divenuto esigibile solo dopo il collaudo, intervenuto successivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
La deroga convenzionale all'opponibilità delle eccezioni del rapporto principale nel contratto autonomo di garanzia non elimina, per il garante, la possibilità di opporre l'exceptio doli contro escussioni abusive o fraudolente.
Il garante, una volta adempiuto, non può promuovere azione di rivalsa verso il creditore; gli resta l'ordinaria azione di regresso contro il debitore principale.
La prova dell'abusività dell'escussione deve essere fornita dal garante con elementi liquidi e di pronta soluzione.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia, la clausola di inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale non impedisce al garante di rifiutare il pagamento quando il beneficiario eserciti la pretesa in modo fraudolento o abusivo, ma tale abuso deve risultare da prova liquida e immediata.
- L'exceptio doli non può essere fondata su mere contestazioni proprie del rapporto principale che il garante non potrebbe opporre in via di eccezione; occorre invece allegare e dimostrare una condotta del creditore connotata da malafede, silenzio reticente su fatti sopravvenuti rilevanti o esercizio del diritto contro la sua funzione economico-sociale.
- Ai fini della verifica dell'abuso nell'escussione della garanzia, il giudice deve ricostruire la situazione concreta esistente al momento della richiesta di pagamento e stabilire se la mancata indicazione di determinate circostanze avrebbe davvero reso pretestuosa la domanda, non potendosi risolvere il giudizio sulla sola base di un'affermazione astratta di malafede.
- Quando il giudizio di merito qualifica come abusiva la richiesta di garanzia, deve confrontarsi con la concreta esigibilità delle eventuali ragioni di credito sottese alla vicenda e con il momento in cui esse sono divenute attuali; in mancanza, la motivazione è censurabile per violazione dei principi sul contratto autonomo di garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →