Cassazione Penale, Sentenza n. 5343/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in rinnovazione dell'istruttoria, ha accolto l'appello della parte civile e li ha condannati al risarcimento danni. La censura principale è l'inosservanza della disciplina di cui all'art. 603-bis (e comma 3-bis dell'art. 603) cod. proc. pen.: secondo i ricorrenti la rinnovazione disposta in appello con riferimento alle consulenze del P.M. (Lanfranchi e Loero) era illegittima perché tali consulenze non costituivano prove dichiarative e, dopo il rito abbreviato con assoluzione, la Corte avrebbe dovuto valutare anche la consulenza difensiva con l'esame del consulente della difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria per ottenere chiarimenti dai consulenti del P.M., ritenendo che il giudice di appello avesse la facoltà (e la necessità, nei termini indicati) di disporre la comparizione a chiarimenti ai fini della rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre ritenuto la doglianza relativa alla mancata valutazione della consulenza difensiva generica e insufficiente a dimostrare incongruità o contraddittorietà tale da invalidare la motivazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la disciplina non impedisca al giudice di appello, quando necessario, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria e la comparizione dei consulenti per chiarimenti; la correttezza dell'applicazione della norma in rito è sindacabile dalla Cassazione valutandone i presupposti di fatto e di diritto
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come limite alla rinnovazione; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la censura in quanto il giudice di appello ha motivato la necessità di chiarimenti sui periti del P.M. e la Cassazione ha controllato i presupposti della decisione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (sul procedimento scritto)
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del P.G. in Cassazione; non influenza il merito della decisione sulla rinnovazione dell'istruttoria
d.lgs. n. 150 del 2022 (modifica di art. 603-bis)
La modifica normativa è stata richiamata dai ricorrenti ma la Corte ha comunque ritenuto che non precluda alla Corte d'appello di disporre la rinnovazione per chiarimenti sui consulenti tecnici
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha una discrezionalità di valutazione che comprende la facoltà di disporre la rinnovazione dell'istruttoria per ottenere chiarimenti da consulenti tecnici, anche dopo un giudizio abbreviato di primo grado; questa scelta è sindacabile dalla Cassazione verificandone i presupposti e la correttezza
- Le modifiche normative relative all'art. 603-bis non impediscono in assoluto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello evidenzi la necessità di chiarimenti sulle perizie che hanno inciso sull'assoluzione di primo grado
- Una censura sulla mancata valutazione della consulenza difensiva deve essere specifica e dimostrare concretamente come la mancata acquisizione/valutazione abbia determinato contraddittorietà o manifesta incongruità della motivazione; argomentazioni generiche sono inidonee a far ritenere vizi di motivazione
- In caso di contestazione di valutazione delle prove peritali, è utile per la difesa chiedere espressamente l'esame/controesame dei consulenti e documentare le parti concrete in cui la perizia avversaria risulta travisata, per evitare che l'appello della parte civile ottenga rinnovazioni giudicate necessarie dal giudice di merito
- La Corte di cassazione, quando valuta una decisione in rito, è chiamata a esaminare i presupposti fattuali e giuridici della decisione impugnata e non si limita a sindacarne la motivazione formale
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