Cassazione Penale, Ordinanza n. 11462/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 334 c.p. Il ricorso articolava cinque motivi: con il primo si deduceva la violazione di legge per mancata esclusione della recidiva contestata e, in via collegata, si invocava la prescrizione del reato; con il secondo e il terzo si censurava la motivazione sulla effettiva disponibilità del bene oggetto della condotta e sull'assenza dell'elemento soggettivo, chiedendo la riqualificazione del fatto nell'art. 335 c.p.; con il quarto e il quinto si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione sulla recidiva non era stata dedotta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che, per effetto della recidiva e di 378 giorni di sospensione nel primo grado, il termine non era ancora decorso e sarebbe scaduto il 20/11/2027. I motivi relativi alla disponibilità del bene e all'elemento soggettivo sono stati considerati già esaminati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato l'irrilevanza della mancata disponibilità del bene e l'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva. Anche le censure sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche sono state ritenute manifestamente infondate e meramente riproduttive di questioni già vagliate con motivazione logica e coerente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato per cui era stata pronunciata la condanna impugnata; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente la tipicità.
richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure che miravano a tale diversa qualificazione.
il motivo di ricorso non previamente dedotto in appello è dichiarato inammissibile se la questione non è stata devoluta al giudice di secondo grado.
la causa di non punibilità è stata negata dalla Corte territoriale in ragione della gravità del fatto e della non occasionalità della condotta.
non espressamente citato nel testo, ma la sentenza ragiona sul termine di prescrizione, ritenendolo non ancora maturato in ragione della recidiva e delle sospensioni del processo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di diritto non previamente devolute con l'atto di appello, quando la loro proposizione in cassazione sia preclusa dalla regola di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Ai fini della prescrizione, il giudice può valorizzare la recidiva ritenuta in sentenza e i periodi di sospensione del processo per determinare il termine effettivamente applicabile, verificando se alla data del ricorso il reato sia o meno estinto.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile o infondata quando ripropone questioni già esaminate dal giudice di merito con motivazione логica, coerente e puntuale, senza indicare reali travisamenti o omissioni decisive.
- La mancata disponibilità materiale del bene oggetto della condotta non esclude di per sé la responsabilità, se il fatto contestato imponeva all'agente un dovere di impedire l'evento e non emergono elementi concreti idonei a smentire l'imputazione soggettiva.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito dà conto della gravità concreta della condotta e della sua non occasionalità; analogamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se difettano elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato.
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