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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31900/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello militare che lo ha dichiarato responsabile di ulteriori capi di truffa militare e lo ha condannato. I motivi posti sono: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione e utilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/9/2021 n.132 (transitoria), sostenendo che i tabulati da soli non potevano fondare la condanna; 2) mancata acquisizione o valutazione decisiva di una certificazione VODAFONE relativa alla titolarità di una seconda utenza, ritenuta decisiva dalla difesa; 3) errata valutazione e inattendibilità delle deposizioni dei testi (CANDELORO e SISINNI) e violazione degli artt. 192 e 533, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità la censura sull'utilizzabilità dei tabulati poiché non dedotta nei precedenti gradi; ha spiegato che la norma transitoria (art. 1-bis d.l. 132/2021) introduce una regola di valutazione e non l'inutilizzabilità automatica dei tabulati, e che la contestata condanna non si è fondata unicamente sui tabulati ma anche su un corposo testimoniale, documentazione contrattuale (TIM), verbali e parziali ammissioni dell'imputato. Ha ritenuto generica la doglianza sulla certificazione VODAFONE, già acquisita e non decisiva, e ha giudicato aspecifiche le censure sulle deposizioni testimoniali, confermando la congrua valutazione dei giudici di merito. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178

    Norma transitoria che stabilisce che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad "altri elementi di prova" e per i reati indicati dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30/6/2003 n.196; la Corte ne interpreta l'effetto come regola di valutazione della prova e non come inutilizzabilità automatica, la cui violazione va dedotta tempestivamente.

  • art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy - richiamato dalla norma transitoria)

    Richiamato per delimitare le ipotesi di reato per le quali i dati esterni del traffico possono essere utilizzati secondo la disciplina transitoria; qui è stato richiamato a fini interpretativi della portata della limitazione d'uso dei tabulati.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa in ordine all'onere probatorio e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza d'appello; la Corte di legittimità ha giudicato infondata la censura sulla presunta violazione, avendo i giudici di merito fornito adeguata motivazione sulla valutazione delle deposizioni e dei tabulati.

Massime di principio

  • Le questioni relative alla utilizzabilità dei tabulati telefonici soggetti a disciplina transitoria vanno tempestivamente dedotte e contestate nei gradi di merito; non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
  • La norma transitoria sui tabulati introduce un criterio di valutazione: i dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore possono richiedere un riscontro con "altri elementi di prova"; tuttavia questa prescrizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei tabulati se altri elementi corroborano le risultanze.
  • Se la condanna poggia su un quadro probatorio complessivo (tabulati, testimonianze, documenti contrattuali, ammissioni parziali), la Corte di legittimità difficilmente annullerà per mera rivalutazione delle prove se manca un vizio di diritto.
  • La richiesta di acquisire o valutare ulteriori certificazioni (es. intestazione di utenze) deve essere specifica circa la rilevanza decisiva di quella prova e proposta in tempo utile nei gradi di merito.
  • Le censure generiche o aspecifiche sull'attendibilità di tabulati o deposizioni testimoniali sono destinate al rigetto: il difensore deve confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata e proporre elementi di fatto o di diritto precisi.
  • In casi simili è utile costruire una difesa preventiva che includa: contestazione formale della acquisizione dei dati nelle sedi opportune, produzione/ottenimento di certificazioni sulle utenze alternative, consulenza tecnica specifica sui dati di localizzazione e contraddittorio serrato in dibattimento sui risultati degli accertamenti tecnici.

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