Cassazione Penale, Sentenza n. 19459/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Morabito impugnava il riconoscimento in Italia di una decisione di confisca emessa dalla Corte d'appello di Gand (Belgio) per euro 297.850, lamentando la violazione della direttiva UE 2010/64 (diritto alla traduzione) e degli artt. 731 e 733 c.p.p. per l'omessa acquisizione della traduzione integrale e per la scarsa qualità/incomprensibilità della traduzione fornita. Sosteneva che ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e la possibilità di verificare la doppia incriminabilità e le motivazioni del provvedimento straniero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più profili. Principalmente il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art. 8 del d.lgs. n.137/2015 per i ricorsi avverso sentenze che riconoscono decisioni di confisca. Inoltre la Corte lo ha giudicato generico: ha ritenuto che il Regolamento (UE) 2018/1805, applicabile al riconoscimento, richiede l'invio del solo certificato "tradotto" e che la traduzione fornita, pur non perfetta, era sufficiente a comprendere gli elementi necessari per il controllo richiesto all'autorità italiana. La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui la mancanza di traduzione completa non determina automaticamente illegittimità se la documentazione contiene gli elementi conoscitivi necessari. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2018/1805
Regola il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca tra Stati membri e ha sostituito (ma non abrogato) i riferimenti alle decisioni quadro 2006/783/GAI; contiene disposizioni self-executing ma lascia aspetti procedurali da disciplinare a livello nazionale
Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137
Atterra in ambito nazionale la decisione quadro 2006/783/GAI; è applicato, in quanto compatibile, per i profili procedurali non disciplinati dal regolamento e contiene il termine e i limiti del ricorso per cassazione (art. 8)
Direttiva 2010/64/UE
Garantisce il diritto all'interpretazione e alla traduzione in materia penale, ma la Corte ha ritenuto che l'asserita inadeguatezza della traduzione debba essere valutata rispetto agli effetti previsti dal regolamento e non comporta automaticamente l'illegittimità del procedimento di riconoscimento
Stabilisce che contro la sentenza che riconosce la decisione di confisca è ammesso ricorso per cassazione per la sola violazione di legge, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito; termine ritenuto perentorio nel caso
Consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile
Art. 6 CEDU
Rilevato dal ricorrente in relazione al diritto alla giusta causa/processo equo; la Corte ha comunque ritenuto che le garanzie invocate non siano automaticamente lesive a fronte della documentazione disponibile
Art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di ragionevole durata e garanzie del processo; la Corte non ha ritenuto che la carenza di traduzione prospettata configuri violazione di tale norma
Decisione quadro 2006/783/GAI
Strumento originario in materia di mutuo riconoscimento di provvedimenti di confisca, cui il d.lgs. 137/2015 diede attuazione; richiamata come riferimento interpretativo compatibile con il regolamento 2018/1805
Legge delega 4 agosto 2022, n. 127, art. 15
Prevede principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento; la Corte ha osservato che mancano ancora pienamente le norme attuative nazionali
Artt. 731 e 733 cod. proc. pen.
Norme proceduralmente richiamate dal ricorrente in relazione alle questioni di cooperazione internazionale e traduzione; la Corte ha valutato tali eccezioni come insufficientemente specifiche nel caso concreto
Massime di principio
- I termini procedurali previsti per i ricorsi in materia di riconoscimento di confische europee (art. 8 d.lgs. n.137/2015) vanno rispettati con rigore: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e entro 10 giorni dall'avviso di deposito
- Il Regolamento (UE) 2018/1805 disciplina il riconoscimento dei provvedimenti di confisca tra Stati membri e, pur essendo in parte self-executing, richiede spesso l'ausilio delle norme nazionali applicabili (es. d.lgs. 137/2015) per gli aspetti procedurali
- La mancanza o la scarsa qualità di una traduzione non comporta automaticamente l'illegittimità del procedimento di riconoscimento: occorre dimostrare concretamente in che modo la carenza ha impedito l'esercizio del diritto di difesa o la verifica di un motivo di rifiuto previsto dal regolamento
- Le doglianze sulla traduzione devono essere specifiche e dimostrate (perizia linguistica, indicazione delle parti essenziali non comprensibili e relativa incidenza sulla valutazione della doppia incriminabilità o su altri profili decisivi)
- Quando non sono ancora emanate norme attuative nazionali di un regolamento UE, è necessario fare riferimento alle disposizioni compatibili già vigenti (es. d.lgs. n.137/2015 e la relativa giurisprudenza) per colmare le lacune procedurali
- Per evitare sanzioni di spese e ammende, chi impugna decisioni di riconoscimento deve valutare con cura la tempestività e la specificità dei motivi: ricorsi tardivi o manifestamente generici possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati
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