Ordinanza n. 1635/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali e atti connessi relativi al semestre filtro, alle prove, alla formazione delle graduatorie nazionali e alla mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disciplina ministeriale dell'accesso ai corsi di area medica per l'anno accademico 2025/2026, gli esiti delle prove sostenute nei due appelli, le graduatorie nazionali e il mancato inserimento in posizione utile per l'ammissione al secondo semestre, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l'ammissione al corso o il risarcimento del danno. Le censure hanno riguardato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte e tre le sufficienze e per il recupero dei voti rifiutati; la pretesa irragionevolezza delle penalizzazioni e del sistema delle coorti; il mancato arrotondamento del voto di 17,9 a 18 in chimica e biologia; l'asserita illegittimità dell'ordinamento mediante coorti anziché mediante sommatoria dei punteggi, anche inferiori a 18; la mancata redistribuzione dei posti rimasti scoperti; il regime delle decadenze per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina ministeriale con il d.lgs. n. 71/2025, con la legge delega, con i principi di imparzialità, ragionevolezza, affidamento, par condicio, legalità e buon andamento, nonché con l'art. 11 delle preleggi. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema delle coorti e delle penalizzazioni introdotto dal d.m. n. 1115/2025, poiché mantiene la priorità dei candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina gli altri in base alla prossimità a tali condizioni, bilanciando tutela dell'affidamento, par condicio e saturazione dei posti. Ha escluso la possibilità di arrotondare il voto di 17,9 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 opera per la valutazione della carriera e non per il superamento dell'esame o la formazione della graduatoria. Ha ritenuto non dimostrata la generalizzata applicazione di arrotondamenti diversi e non comparabile la disciplina degli OFA. La censura sulla mancata redistribuzione dei posti è stata considerata carente d'interesse, non avendo il ricorrente dedotto specificamente un punteggio sufficiente a ottenere l'assegnazione; il giudice ha richiamato la necessità della prova di resistenza e ha escluso che il processo possa attribuire un'utilità non corrispondente al merito conseguito. Ha ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata, a pena di decadenza, e la limitazione dell'accesso ai posti residui presso altre sedi ai candidati privi di disponibilità nelle sedi prescelte. Ha escluso, in base agli elementi disponibili, una violazione non irrilevante dell'anonimato, considerando le modalità di chiusura dei contenitori, la rilevazione informatica da parte del CINECA e l'assenza di concreta evidenza circa la possibilità di alterazione dei risultati. Ha ritenuto che la disciplina impugnata non deroghi ai principi del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, che l'art. 11 delle preleggi fosse inconferente e che non emergessero violazioni dei principi invocati. Ha infine escluso, nella fase cautelare, la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie, giudicando generica la prospettata violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 2005/36/CE. Contestualmente ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per concedere la sospensione degli atti impugnati.
Richiamato quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica e, in subordine, al risarcimento del danno.
La disciplina primaria prevede l'ammissione al secondo semestre subordinatamente al conseguimento dei CFU richiesti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; l'art. 6, comma 2, regola l'immatricolazione presso le sedi indicate e, in subordine, presso altre sedi disponibili.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
la disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
La possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è rimessa alla disciplina ministeriale, ma è esclusa dopo il momento indicato dalla norma primaria e, secondo il TAR, non consente il recupero generalizzato di voti dopo l'esito positivo del secondo appello.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
“In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati”.
La norma giustifica l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la possibilità di concorrere per sedi diverse soltanto quando le sedi prescelte non siano disponibili.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto dalla disposizione rileva esclusivamente per la valutazione della carriera dello studente e non per il superamento dell'esame o per la formazione della graduatoria.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
Ha individuato criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti.
art. 11 preleggi
Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non fondava le censure contro la disciplina ministeriale nella fattispecie esaminata.
all. 2, punto 16, d.m. n. 478/2015
Richiamato per le modalità di chiusura dei contenitori contenenti i compiti e le schede anagrafiche, elemento ritenuto incompatibile con una concreta violazione non irrilevante dell'anonimato.
Richiamato indirettamente attraverso la funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria e i limiti soggettivi del giudicato.
Massime di principio
- In una procedura selettiva modificata successivamente allo svolgimento delle prove, è compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio un sistema che mantenga la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e ordini gli altri candidati in fasce o coorti secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie di accesso, purché il bilanciamento non sia manifestamente irragionevole.
- Quando le prove del semestre filtro hanno natura di esami di profitto validi per la carriera universitaria, l'esito positivo del secondo appello, con accettazione del voto, esclude il recupero del diverso voto non accettato nel primo appello, nei limiti in cui la legge preveda la rinuncia soltanto prima della formazione della graduatoria nazionale.
- Un arrotondamento previsto dalla disciplina degli esami per la valutazione della carriera non può essere esteso al superamento della prova o alla formazione della graduatoria se la legge di gara non lo prevede; inoltre, l'arrotondamento generalizzato dei voti può essere escluso quando impedisca una graduazione analitica dei candidati.
- La censura relativa alla mancata redistribuzione di posti disponibili è priva di interesse, in assenza della specifica deduzione e dimostrazione che il punteggio del candidato sarebbe stato sufficiente a ottenere l'utilità richiesta; resta applicabile la prova di resistenza anche quando siano contestate la sottrazione di posti o la legittimità di posizioni collocate più in alto in graduatoria.
- L'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata dal candidato, a pena di decadenza, e la possibilità di concorrere per sedi residue soltanto quando nessuna sede prescelta sia disponibile sono compatibili con una disciplina legislativa volta a definire rapidamente e stabilmente le immatricolazioni, soprattutto quando il percorso formativo sia già iniziato.
- La violazione delle regole sull'anonimato di una procedura selettiva produce effetto viziante non per qualsiasi irregolarità, ma soltanto quando la violazione sia non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere la segretezza o l'imparzialità della correzione.
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