Cassazione Penale, Ordinanza n. 32123/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione logica e adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentata rapina aggravata, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di imputabilità ex art. 85 c.p. Sosteneva, in sostanza, che lo stato psichico al momento del fatto gli avesse impedito di comprendere e volere la condotta. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva gli stessi argomenti già sviluppati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, le doglianze erano generiche e miravano solo a prospettare un preteso errore motivazionale. Nel provvedimento di merito era stata valorizzata, tra l'altro, una pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, ritenuta però non collegata alla condotta contestata, mentre risultava la lucidità dell'imputato nelle plurime azioni poste in essere.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul difetto di imputabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva escluso l'incidenza di elementi fattuali idonei a escludere l'imputabilità.
Norma richiamata in relazione al delitto tentato, oggetto della responsabilità accertata nei gradi di merito.
Disposizioni richiamate per qualificare il tentativo di rapina aggravata oggetto della condanna di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza un effettivo confronto critico, i motivi già proposti con l'appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito.
- Le censure che denunciano violazione di legge o vizio di motivazione devono individuare un errore logico o giuridico specifico e determinato; non è sufficiente una critica generica alla valutazione probatoria compiuta in appello.
- La deduzione del difetto di imputabilità non può risolversi nella mera valorizzazione di elementi fattuali slegati dalla condotta contestata, specie quando la sentenza di merito abbia spiegato la lucidità dell'imputato durante l'azione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →