Cassazione Penale, Sentenza n. 34814/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari nel comune di Teggiano per incompatibilità con il regime carcerario dovuta al suo stato di salute e, in particolare, a profili geriatrici e di decadimento cognitivo. La difesa denunciava (1) carenza motivazionale dei giudici del riesame per non avere valutato specificamente l'aspetto geriatrico oltre a quello clinico, nonostante la produzione di una consulenza tecnica di parte (CTP del Prof. Gallotta) che attestava decadimento cognitivo irreversibile; e (2) violazione di legge per la mancata nomina di un perito d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 299, co. 4-ter, e 275, commi 4 e 4‑bis, c.p.p., ritenendo che la situazione richiedesse accertamenti tecnici obbligatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del tribunale del riesame e rinviando il procedimento al tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha escluso la possibilità di valutare in sede di legittimità la documentazione nuova depositata dopo il giudizio di merito (perizia e relazioni successive), perché costituisce "prova nuova" non esaminabile in cassazione. Sostanzialmente, la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale incongrua e insufficiente: i giudici si erano limitati a richiamare genericamente la documentazione sanitaria penitenziaria che dichiarava compatibilità con il regime detentivo senza contestualmente affrontare e confutare le risultanze della consulenza geriatica e dei test somministrati dal CTP. In applicazione del principio consolidato in materia, la Corte ha affermato che l'obbligo di nominare un perito ai sensi dell'art. 299, co. 4‑ter, sussiste quando ricorra un apprezzabile "fumus" ossia una chiara diagnosi di incompatibilità o una patologia che non consente adeguate cure in carcere; alla luce della relazione di parte ciò avrebbe reso necessario procedere ad accertamenti peritali. Pertanto l'annullamento con rinvio è stato disposto per consentire al giudice di merito di colmare il vizio motivazionale e, se dovuto, disporre perizia.
Norme richiamate
La Corte interpreta questa norma nel senso che il giudice ha il potere (in ogni stato e grado del procedimento) di disporre accertamenti medici; tuttavia la nomina obbligatoria del perito scatta solo se sussiste un apprezzabile "fumus" ossia una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o una patologia che renda impossibile cure adeguate in carcere.
art. 275, commi 4 e 4-bis, c.p.p.
Richiamata dalla difesa nella lettura combinata con l'art. 299; la Corte chiarisce che tali disposizioni non impongono la nomina automatica del perito ogni qualvolta sia prodotta una consulenza di parte, ma devono essere interpretate alla luce del principio del "fumus" e dell'effettiva necessità degli accertamenti.
Deve orientare le valutazioni del giudice circa la compatibilità della detenzione con lo stato di salute del soggetto; la Corte ricorda che le considerazioni devono comprendere profili specifici (anche geriatrico) relativi all'età avanzata del detenuto.
Norma richiamata ai fini della competenza per il nuovo giudizio: la Corte rinvia il procedimento al tribunale di Napoli competente ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (trasmissione e formalità amministrative), con contestuale oscuramento dei dati identificativi secondo il decreto del Primo Presidente.
Massime di principio
- In caso di istanza di sostituzione della custodia in carcere per motivi di salute, il giudice deve valutare compiutamente sia la documentazione clinica prodotta dalla direzione sanitaria penitenziaria sia gli eventuali accertamenti geriatrici o consulenze di parte; la motivazione deve affrontare espressamente i profili critici emersi e spiegare perché non sussista incompatibilità.
- La nomina di un perito d'ufficio ai sensi dell'art. 299, co. 4‑ter, c.p.p. non è automatica: è necessaria quando esista un apprezzabile "fumus" (una chiara diagnosi o il quadro patologico che prospetta l'impossibilità di adeguate cure in carcere). Se la consulenza di parte prospetta tale fumus, il giudice dovrebbe disporre accertamenti tecnici.
- Documenti e perizie prodotti dopo la decisione del giudice di merito (o non esibiti nel precedente grado) costituiscono in genere "prova nuova" e non sono valutabili in sede di legittimità; tali elementi devono essere introdotti e valutati dal giudice competente in sede di merito mediante le ordinarie attività istruttorie.
- La motivazione del rifiuto di sostituire la misura deve essere specifica e congrua rispetto al tema deciso: non è sufficiente un richiamo generico alla compatibilità rilevata dalla documentazione penitenziaria se esistono perizie o indizi concreti contrari.
- Nei casi di anzianità avanzata o sospetto decadimento cognitivo vanno considerati specifici profili geriatrico‑funzionali oltre alla mera patologia clinica, e il giudice deve valutare se il contesto penitenziario sia in grado di fornire cure adeguate o se la detenzione determini un aggravamento irreversibile.
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