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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36731/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice. Con il primo e con l'ultimo motivo ha dedotto vizio di motivazione sia sulla affermazione di penale responsabilità sia sulla sussistenza dell'elemento psicologico, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure proponevano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che, comunque, erano manifestamente infondate, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo immune da vizi logici, ritenendo pienamente provata la responsabilità dell'imputato e integrati sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942

    individua la fattispecie di bancarotta semplice oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    sottende la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    richiamata per ribadire che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né utilizzare modelli argomentativi esterni per riesaminare la tenuta logica della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi estranei al processo per sostituirvi una diversa opzione ricostruttiva.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti la responsabilità penale o l'elemento soggettivo limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove, quando la sentenza impugnata dia conto in modo логicamente coerente della piena prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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