Cassazione Penale, Ordinanza n. 17919/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che potesse ritenersi assente la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria. Non sono ricavabili dal testo ulteriori elementi sulla decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la fattispecie concreta né il reato contestato. La Corte di cassazione ha però chiarito che il ricorso era inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggevano e dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. In sostanza, il ricorrente si è limitato a deduzioni non autosufficienti e non specifiche, senza confrontarsi in modo critico con la decisione impugnata.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il limite del giudizio di legittimità: non sono consentiti motivi che non enuncino puntualmente le ragioni di diritto e non si confrontino con la motivazione dell'atto impugnato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa.
Corte cost. n. 186 del 2000
È citata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità non si applica quando risulti che il ricorso è stato proposto senza colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, corredato da puntuali ragioni di diritto e da un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è non consentito.
- La mera deduzione assertiva o generica non integra un valido motivo di legittimità, perché non permette alla Corte di verificare l'errore denunciato sulla base del contenuto del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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