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Sentenza

Sentenza n. 2210/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Milano n. 4146/2023 pubblicata il 29.11.2023

Giustizia amministrativa202503339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4146/2023, recante l'accertamento del diritto alla carta docente e la condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4146/2023, che aveva riconosciuto a ciascuno di vari docenti il diritto alla carta docente per determinate annualità, per importi pari a 500 euro annui, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la relata di notificazione del titolo esecutivo indicava il difensore quale rappresentante dei ricorrenti, ma senza specificare quali degli odierni ricorrenti fossero destinatari della notificazione. La relata menzionava espressamente soltanto una persona, che non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Inoltre, gli odierni ricorrenti non coincidevano con tutti i soggetti destinatari della sentenza civile, sicché il semplice richiamo a tale sentenza non consentiva di individuare le parti nell'interesse delle quali la notificazione era stata eseguita. La documentazione ulteriore prodotta dalla difesa, consistente in atti non asseverati apparentemente relativi all'invio di PEC da parte di alcuni interessati, non permetteva di verificare quale atto fosse stato effettivamente trasmesso all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, imponga alle amministrazioni statali di completare entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. Prima del decorso di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né proporre, secondo il giudice, il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario di condanna pecuniaria. Il rispetto del termine costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione, che deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso. Poiché la relata prodotta non consentiva di stabilire per quali ricorrenti fosse stata effettuata la notificazione del titolo e, quindi, di verificare la decorrenza e il compimento del termine di 120 giorni, la condizione di ammissibilità non era dimostrata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e “comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”; “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”

    Il termine di 120 giorni costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione esecutiva, applicabile anche al giudizio di ottemperanza proposto per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro. La condizione deve essere verificata già al momento della proposizione del ricorso; occorre quindi dimostrare una notificazione del titolo esecutivo riferibile ai ricorrenti, idonea a far decorrere il termine.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario che condanna un'amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione.
  • La condizione di ammissibilità relativa al decorso del termine di 120 giorni deve sussistere al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza; il ricorrente deve pertanto fornire una prova verificabile della notificazione del titolo esecutivo e della sua riferibilità a ciascun soggetto che agisce.
  • Una relata di notificazione generica, che non individui i destinatari per conto dei quali il titolo è stato notificato, non consente di verificare la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
  • La produzione di documenti non asseverati o privi dell'allegato trasmesso via PEC non è sufficiente a dimostrare quale titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e per conto di quali creditori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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