Cassazione Penale, Ordinanza n. 40027/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per concorso nel reato di diffamazione. Con un motivo comune hanno dedotto che il reato sarebbe stato estinto per prescrizione prima della decisione impugnata, assumendo che la recidiva non fosse stata correttamente contestata e che, quindi, non potesse operare l'aumento del termine prescrizionale. La Corte ha però rilevato che la questione della recidiva non era stata devoluta al giudice di appello, poiché nei motivi di gravame non era stata sollevata alcuna censura specifica sulla recidiva contestata e riconosciuta in sentenza. Di conseguenza, la doglianza è stata considerata inammissibile e comunque manifestamente infondata, anche perché, in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non proponibile in sede di legittimità la questione relativa alla correttezza della contestazione della recidiva, perché non dedotta in appello, e ha escluso che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza impugnata. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 595, commi 1 e 3, c.p.
richiamati come base normativa del concorso nel delitto di diffamazione, per il quale era stata confermata la condanna
applicato per calcolare l'aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
richiamato in relazione alla recidiva e ai suoi effetti sul termine massimo di prescrizione
Massime di principio
- La questione relativa alla sussistenza dei presupposti della recidiva non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello.
- Le censure in sede di legittimità devono riguardare questioni effettivamente sottoposte al giudice di merito; non sono proponibili doglianze su punti sui quali la corte di appello non si sia pronunciata perché non devoluti alla sua cognizione.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale comporta l'applicazione dell'aumento del termine massimo previsto dalla legge, con conseguente differimento della maturazione della prescrizione.
- Quando il ricorso si fonda su una questione non devoluta in appello e comunque infondata nel merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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