Cassazione Civile, Sentenza n. 15827/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado accogliente la domanda di Diaz Vasquez per il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sull'assegno sociale e sull'immigrazione (in particolare il requisito del soggiorno legale continuativo di 10 anni introdotto dal D.L. n.112/2008, art. 20, co.10), lamentando la mancata prova della permanenza continuativa in Italia nei dieci anni precedenti la domanda e l'omessa valutazione del possesso del requisito economico connesso al titolo di soggiorno. Sosteneva inoltre violazione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) e del corretto uso delle regole istruttorie e di valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno ritenuto che le censure proposte siano, in realtà, contestazioni di merito sulla valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito (sulla continuità e sul radicamento della ricorrente nel territorio nazionale) e non questioni di diritto suscettibili di sindacato in sede di legittimità, salvo i ristretti casi previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la residenza/abituale dimora rileva anche se vi sono allontanamenti temporanei purché la persona mantenga il centro dei propri interessi nel luogo. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'INPS condannata al pagamento delle spese di lite (compenso professionale e esborsi indicati e oneri accessori), oltre al contributo unificato addizionale come disposto.
Norme richiamate
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Testo un. delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie)
art. 3, comma 6 (assegno sociale)
L'art. 3, co. 6 riconosce l'assegno sociale ai cittadini che abbiano l'età prevista, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi inferiori ai limiti di legge; la Corte ha applicato tale criterio anche nei confronti degli stranieri equiparati che soddisfino i requisiti di soggiorno
Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
Ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il requisito del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni nel territorio nazionale per poter percepire l'assegno sociale; la Corte ricorda che tale requisito si applica prospectivamente alle prestazioni erogate dopo l'entrata in vigore
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Disciplina la carta/permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; la Corte ha richiamato che il possesso di tale titolo è condizione per alcuni stranieri per l'accesso alle prestazioni assistenziali
D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3
art. 1 (modifiche al D.Lgs. n. 286/1998)
Ha riformulato la disciplina del permesso di soggiorno di lungo periodo, richiamata dalla Corte nell'interpretazione del requisito del titolo di soggiorno
D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12
art. 3 (disposizione finale: modifica della rubrica dell'art. 9 del D.Lgs. n.286/1998)
Ha aggiornato la denominazione in 'permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo', riferimento utilizzato dalla Corte per qualificare il titolo necessario
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (disciplina documentazione amministrativa)
Riferito dall'INPS in tema di necessità di prova documentale; la Corte ha ritenuto però che le questioni sollevate attengono alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito
Codice Civile
Principio sull'onere della prova invocato dall'INPS; la Corte ha ricordato che l'invocazione dell'onere della prova deve configurare un errore di diritto per essere sindacabile in cassazione, mentre qui si tratta della valutazione di fatto
Codice di Procedura Civile
artt. 115, 116, 360 (n.5)
Richiamati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e sugli oneri istruttori; la Corte ha precisato che la censura si traduce in mera contestazione di merito non rinnovabile in Cassazione, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 n.5 (omissione di un fatto decisivo)
Massime di principio
- Per l'assegno sociale è richiesto il requisito soggettivo (età), il requisito economico e la residenza effettiva e abituale in Italia; per gli stranieri è inoltre rilevante il possesso del permesso/carta di soggiorno di lungo periodo quando la normativa lo richiede
- La residenza/abituale dimora si concreta sia nella stabile permanenza oggettiva sia nella volontà soggettiva di rimanere; gli allontanamenti temporanei non interrompono la continuità se il beneficiario mantiene il centro dei propri interessi in Italia e ritorna quando possibile
- Il requisito del soggiorno legale continuativo di 10 anni introdotto dal D.L. n.112/2008 vale a decorrere dal 1° gennaio 2009 e non si applica retroattivamente alle prestazioni riconosciute anteriormente, per cui va valutata la situazione concreta e il timing della domanda
- In sede di giudizio di merito il giudice valuta la prova della permanenza e del radicamento sulla base di documenti e circostanze (cartacei e comportamentali); in Cassazione non è possibile riformare tale valutazione se non per vizi di diritto o per omesso esame di un fatto decisivo
- Chi contesta la decisione deve dimostrare, non limitandosi a rivalutare i fatti, un errore di diritto, un utilizzo di prove non dedotte o la violazione degli oneri probatori in termini tali da rientrare nelle ipotesi di sindacato della Cassazione; altrimenti il ricorso sarà inammissibile
- In casi simili è opportuno documentare la continuità della presenza con elementi concreti (iscrizione anagrafica, timbri/passeporte, rapporti familiari e sociali, contratti di locazione, utenze, certificazioni mediche e amministrative) per resistere a contestazioni sull'episodicità degli allontanamenti
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