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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14193/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria (art. 166 D.lgs. n.58/1998), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata prova dell'elemento specifico dell'abusività (mancanza di autorizzazione/abilitazione e dunque assenza del carattere di esercizio professionale nei confronti del pubblico); 2) travisamento della prova relativamente alla testimonianza dell'ispettore bancario Iguera, che a suo dire dimostrerebbe l'esistenza di ordini cartacei sottoscritti dal cliente e l'esecuzione tramite terminale bancario, ossia l'abilitazione del ricorrente ad eseguire le operazioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato quanto agli effetti civili e ha accolto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione agli effetti penali, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per gli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione (termine decennale decorrente dal 5/8/2015, estinzione maturata il 5/8/2025). Sostanzialmente: la colpevolezza è stata ritenuta sufficientemente provata dalla Corte territoriale (confermata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'abusivismo finanziario: esercizio professionale e carattere di pubblicità), ma il giudice di legittimità ha dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia la conferma della responsabilità civile in solido con Bper Banca S.p.a. è stata mantenuta e il ricorrente (in solido con il responsabile civile) è stato condannato alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 166, comma 1, lett. a)

    La norma punisce lo svolgimento, senza abilitazione, di servizi/attività di investimento (es. gestione di portafogli). La giurisprudenza interpreta il reato come riferito a un'attività svolta in modo professionale e nei confronti del pubblico: sono quindi rilevanti i requisiti di professionalità e pubblicità per configurare l'abusivismo.

  • TUF, art. 1, comma 5

    Definisce quali sono i servizi e le attività di investimento (esecuzione di ordini, gestione di portafogli, consulenza, ecc.), utilizzata per individuare le condotte ricomprese nell'art. 166.

  • TUF, art. 18

    Stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche; è richiamato per argomentare la necessità di professionalità/pubblicità ai fini dell'integrazione del reato.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio cause estintive della pena (compresa la prescrizione) e, se il reato è estinto, di pronunciarsi senza rinvio; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per gli effetti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 578

    Impone al giudice d'appello e di legittimità, in presenza di una pronuncia civile nel processo penale, di esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare gli elementi della fattispecie penale per confermare o meno condanne civili; giustifica l'esame della responsabilità civile anche in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Dispositivo richiamato in tema di rimedi per travisamento della prova: il vizio può essere dedotto in cassazione con specifiche condizioni (es. 'doppia conforme' e deduzione specifica che il dato probatorio è stato novellamente valorizzato in secondo grado).

  • Codice di procedura penale, art. 541

    Regola l'applicazione delle spese processuali relative all'azione civile: l'obbligo di rifondere le spese grava sull'imputato condannato alle restituzioni o al risarcimento e, in solido, sul responsabile civile.

Massime di principio

  • Il reato di abusivismo finanziario (art. 166 TUF) richiede non solo la compiuta effettuazione di operazioni finanziarie, ma che tali attività abbiano carattere professionale e si rivolgano al pubblico; l'assenza di abilitazione integra il reato indipendentemente dalla correttezza o fedeltà dell'impiego dei fondi.
  • La distinzione tra autorizzazione/abilitazione ai sensi del TUF e mere autorizzazioni/disposizioni interne di una banca è cruciale: l'esistenza di ordini cartacei o di esecuzioni tramite terminale non prova di per sé l'abilitazione legale dell'operatore a svolgere gestione patrimoniale professionale.
  • In cassazione, se il reato si è estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione senza rinvio; ciò non impedisce l'esame e la conferma della responsabilità civile se la parte civile è costituita.
  • Chi impugna per travisamento della prova deve dedurre in modo specifico e dimostrare che il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado o che è stata compiuta una manifesta distorsione processuale; le deduzioni generiche non sono idonee in sede di cassazione.
  • Per tutelarsi in situazioni simili, gli operatori e le banche devono conservare e documentare chiaramente le abilitazioni formali (mandati, incarichi, qualifiche), i moduli contrattuali specifici per gestione patrimoniale e le informative al cliente; dal lato del cliente è importante documentare sottoscrizioni e richieste di investimento.
  • Nel valutare i tempi di prescrizione occorre determinare il tempus commissi delicti con precisione e verificare eventuali sospensioni o interruzioni: la prescrizione può mutare l'esito penale ma non necessariamente quello civile.

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