Cassazione Penale, Sentenza n. 42203/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pisa del 04/04/2023 che aveva trasmesso per competenza alla Corte d'appello di Firenze la sua istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza n. 2090/2019 (divenuta irrevocabile il 29/05/2020). La difesa deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 175 c.p.p. e contestava l'individuazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo che il Tribunale di Pisa (organo che aveva emesso la sentenza) dovesse essere competente a decidere sulla rimessione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il principio che le sentenze (anche se adottate con ordinanza nel procedimento di esecuzione) che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza non sono impugnabili mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Per tali ragioni la decisione del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti ad altro giudice non è stata sindacata in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione alla rimessione in termini per impugnare; la Corte non ha ritenuto che la violazione di tale norma, così dedotta, potesse essere sindacata in cassazione quando il provvedimento impugnato attiene alla dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione.
Principio centrale: le sentenze non altrimenti impugnabili, salvo quelle sulla competenza che diano luogo a conflitto ai sensi dell'art. 28, non sono soggette a ricorso per cassazione; la regola è applicata anche alle ordinanze nel procedimento di esecuzione che dichiarino incompetenza.
Richiamato come riferimento normativo per le ipotesi in cui una decisione sulla competenza possa dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza, situazione che sfugge alla regola generale di non impugnabilità o comporta rimedi diversi.
Norma applicata per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella presentazione.
Sent. Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per affermare che, nella valutazione della condanna alla Cassa delle ammende, non si è ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 19746 del 07/04/2005
Precedenti richiamati che affermano il medesimo principio secondo cui la non impugnabilità riguarda anche i provvedimenti adottati nel procedimento di esecuzione quando dichiarino incompetenza e determinino trasmissione degli atti ad altro giudice.
Massime di principio
- Le pronunce che dichiarano l'incompetenza del giudice dell'esecuzione e trasmettono gli atti ad altro giudice, pur adottate con ordinanza, di norma non sono impugnabili con ricorso per cassazione perché rientrano nella disciplina dell'art. 568 c.p.p.; prima di proporre cassazione va verificata la rilevanza di un effettivo conflitto di competenza (art. 28).
- Se si chiede la rimessione in termini per impugnare una sentenza divenuta irrevocabile, è fondamentale qualificare correttamente la questione: se l'istanza solleva profili relativi alla validità del titolo esecutivo o a questioni proprie dell'esecuzione, la decisione passa al giudice dell'esecuzione; se invece si tratta di mera valutazione sulla competenza originaria, il giudice dell'esecuzione può dichiararsi incompetente e trasferire gli atti.
- Prima di impugnare in cassazione una ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari incompetenza, valutare rimedi alternativi: sollevare conflitto di competenza (art. 28) o seguire il percorso di impugnazione previsto per la particolare materia, poiché la cassazione può risultare inammissibile.
- Il ricorso in cassazione giudicato inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; perciò è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.
- Quando la difesa invoca norme procedurali (es. art. 175 c.p.p.) occorre collegare chiaramente la violazione alle modalità processuali impugnabili in cassazione: deduzioni che riguardano esclusivamente questioni di competenza trasferite ad altro giudice rischiano di non essere esaminabili in sede di legittimità.
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