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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42203/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pisa del 04/04/2023 che aveva trasmesso per competenza alla Corte d'appello di Firenze la sua istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza n. 2090/2019 (divenuta irrevocabile il 29/05/2020). La difesa deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 175 c.p.p. e contestava l'individuazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo che il Tribunale di Pisa (organo che aveva emesso la sentenza) dovesse essere competente a decidere sulla rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il principio che le sentenze (anche se adottate con ordinanza nel procedimento di esecuzione) che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza non sono impugnabili mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Per tali ragioni la decisione del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti ad altro giudice non è stata sindacata in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla rimessione in termini per impugnare; la Corte non ha ritenuto che la violazione di tale norma, così dedotta, potesse essere sindacata in cassazione quando il provvedimento impugnato attiene alla dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio centrale: le sentenze non altrimenti impugnabili, salvo quelle sulla competenza che diano luogo a conflitto ai sensi dell'art. 28, non sono soggette a ricorso per cassazione; la regola è applicata anche alle ordinanze nel procedimento di esecuzione che dichiarino incompetenza.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per le ipotesi in cui una decisione sulla competenza possa dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza, situazione che sfugge alla regola generale di non impugnabilità o comporta rimedi diversi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella presentazione.

  • Sent. Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per affermare che, nella valutazione della condanna alla Cassa delle ammende, non si è ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 19746 del 07/04/2005

    Precedenti richiamati che affermano il medesimo principio secondo cui la non impugnabilità riguarda anche i provvedimenti adottati nel procedimento di esecuzione quando dichiarino incompetenza e determinino trasmissione degli atti ad altro giudice.

Massime di principio

  • Le pronunce che dichiarano l'incompetenza del giudice dell'esecuzione e trasmettono gli atti ad altro giudice, pur adottate con ordinanza, di norma non sono impugnabili con ricorso per cassazione perché rientrano nella disciplina dell'art. 568 c.p.p.; prima di proporre cassazione va verificata la rilevanza di un effettivo conflitto di competenza (art. 28).
  • Se si chiede la rimessione in termini per impugnare una sentenza divenuta irrevocabile, è fondamentale qualificare correttamente la questione: se l'istanza solleva profili relativi alla validità del titolo esecutivo o a questioni proprie dell'esecuzione, la decisione passa al giudice dell'esecuzione; se invece si tratta di mera valutazione sulla competenza originaria, il giudice dell'esecuzione può dichiararsi incompetente e trasferire gli atti.
  • Prima di impugnare in cassazione una ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari incompetenza, valutare rimedi alternativi: sollevare conflitto di competenza (art. 28) o seguire il percorso di impugnazione previsto per la particolare materia, poiché la cassazione può risultare inammissibile.
  • Il ricorso in cassazione giudicato inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; perciò è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.
  • Quando la difesa invoca norme procedurali (es. art. 175 c.p.p.) occorre collegare chiaramente la violazione alle modalità proces­suali impugnabili in cassazione: deduzioni che riguardano esclusivamente questioni di competenza trasferite ad altro giudice rischiano di non essere esaminabili in sede di legittimità.

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