Cassazione Penale, Ordinanza n. 13119/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Treviso che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una pluralità di reati: tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d'armi in luogo pubblico. Il ricorso lamentava la mancata motivazione sia sulle ragioni per cui non fosse stata pronunciata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia sugli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati contestati. La Corte ha però rilevato che i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollevate non fossero ammissibili contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., poiché l'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplinazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale di impugnazione.
invocato dal ricorrente per sostenere la mancata valutazione di immediate cause di proscioglimento, ma la censura non è ritenuta ammissibile nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento.
art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; ogni altra censura è inammissibile.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità quando il ricorso non rientra nei casi consentiti.
in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Sono inammissibili le censure che, pur formulate come vizi di motivazione o mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., esulino dal perimetro dei motivi consentiti dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano quando il vizio attiene a motivi non previsti dalla disciplina speciale delle impugnazioni.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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