Cassazione Civile, Ordinanza n. 04581/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera professionale relativo a incarichi di progettazione e direzione lavori. Il professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi; la destinataria del decreto aveva proposto opposizione e, separatamente, aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza del suo debito e il risarcimento dei danni per asserite carenze progettuali e omessa direzione lavori. Il professionista, a sua volta, aveva chiesto di accertare la legittimità del recesso e il risarcimento del danno da mancato guadagno per non aver potuto completare l'incarico. Riunite le cause, il tribunale aveva revocato il decreto ma riconosciuto un compenso inferiore. In appello la corte territoriale aveva ritenuto nulla la prima consulenza tecnica d'ufficio e, conseguentemente, tardivi alcuni documenti tecnici allegati a quella relazione; aveva inoltre ritenuto tardiva la domanda di risoluzione del contratto d'opera proposta dalla committente. Il ricorso principale censurava la declaratoria di nullità della prima CTU e la conseguente esclusione dei documenti tecnici, sostenendo che tali documenti, una volta acquisiti al processo, restano utilizzabili anche se la relazione peritale è nulla; gli altri motivi, assorbiti, riguardavano normativa antisismica, conseguenze del recesso del professionista e corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso incidentale contestava invece la tardività della domanda di risoluzione del contratto, sostenendo che essa fosse una mera modifica/cumulo della domanda originaria consentita nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio non si estende ai documenti che siano già entrati nel processo e che, quindi, non potevano essere considerati tardivi. Ha inoltre accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, affermando che la domanda di risoluzione del contratto d'opera non era tardiva ma ammissibile, perché proposta nell'ambito della medesima vicenda sostanziale e nei termini consentiti per le modifiche e il cumulo delle domande. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel ricorso principale, ma i motivi relativi sono stati assorbiti.
Invocato nel ricorso principale per contestare la valutazione delle prove e dei documenti.
Invocato nel ricorso principale per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel ricorso principale in relazione alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel ricorso principale in relazione alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel ricorso principale nella censura sulla nullità della CTU.
Usato per affermare la tempestività delle modifiche e dell'introduzione della domanda di risoluzione nella fase delle memorie istruttorie.
Richiamato nel ricorso principale nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel ricorso principale nella censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Interpretato nel senso che consente, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale, il passaggio dalla domanda di adempimento o di accertamento dell'inadempimento alla domanda di risoluzione, e il cumulo con la domanda di risarcimento del danno.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione del materiale tecnico ai fini della liquidazione del danno.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione equitativa del danno.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto e valutazione della prova del danno.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare il vizio di motivazione sulla domanda subordinata di nuova convocazione del CTU.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato per l'assorbimento dei motivi residui a seguito dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale.
Richiamata nel ricorso principale come normativa antisismica asseritamente violata.
d.m. 16 gennaio 1996
Richiamato nel ricorso principale come normativa antisismica asseritamente violata.
Richiamata nel ricorso principale come normativa antisismica asseritamente violata.
Massime di principio
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio non travolge i documenti che, tramite essa, siano già entrati nel processo: una volta acquisiti, i documenti restano definitivamente utilizzabili in base al principio di acquisizione o non dispersione della prova.
- La valutazione di tardività di un documento deve distinguere tra la tardiva produzione in senso proprio e il mero richiamo, tramite una relazione peritale nulla, di documenti che erano già stati acquisiti al giudizio.
- Nel regime dell'art. 1453 c.c., la parte non inadempiente può, nell'ambito della medesima vicenda sostanziale, modificare la domanda originaria e passare alla domanda di risoluzione, anche cumulandola con la domanda risarcitoria, purché la modifica avvenga nei termini consentiti per le memorie ex art. 183 c.p.c.
- La domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno sono autonome, ma possono coesistere come strumenti di tutela coordinati contro l'inadempimento.
- Ai fini dell'ammissibilità delle modifiche della domanda, rileva che non si introduca una vicenda sostanziale nuova, ma si resti nel perimetro del fatto costitutivo originariamente dedotto.
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