Cassazione Penale, Ordinanza n. 11520/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, contestando la sussistenza del reato di detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione. La Corte di merito aveva ritenuto la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base di un quadro indiziario composto dal rinvenimento, nella tasca della tuta indossata dall'imputato mentre era agli arresti domiciliari per altra causa, di tre contenitori in plastica tipo ovetti Kinder con frammenti di eroina, di altri due pezzi di eroina in cellophane per complessivi 77 grammi da cui erano ricavabili 24 dosi, nonché di un portafoglio con 180 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e otto bustine di plastica vuote con chiusura a pressione in una cassettiera dell'abitazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, con motivazione ritenuta immune da manifesta illogicità e quindi non censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero in modo sostanzialmente identico questioni già valutate dalla Corte d'appello e che la motivazione di merito fosse logicamente coerente nel desumere, dagli elementi fattuali indicati, la destinazione a cessione della droga sequestrata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione del giudice di merito sulla destinazione a cessione di sostanza stupefacente è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da una valutazione congiunta di plurimi indici fattuali, non illogica in modo manifesto.
- Ai fini della qualificazione della detenzione di stupefacenti come finalizzata allo spaccio, possono assumere rilievo, se valutati unitariamente, la quantità della droga, la suddivisione in dosi, le modalità di confezionamento, la disponibilità di denaro contante, la presenza di bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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