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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06025/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)

La controversia

Le parti ricorrenti hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Sostenevano che quella ordinanza, pur avendo accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza d'appello, indicava come ricorrente solo una delle due parti che avevano effettivamente proposto il ricorso per cassazione con il medesimo atto e la stessa procura speciale. L'errore, secondo la richiesta, era presente nell'intestazione e nella ricostruzione dei fatti di causa, dove risultava omessa la seconda ricorrente sia nel riferimento all'appello sia nel riferimento al ricorso per cassazione. Si chiedeva quindi la correzione testuale dell'ordinanza ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'effettiva sussistenza dell'errore materiale, rilevando che una delle ricorrenti non era stata indicata come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente all'altra sulla base della medesima procura. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando di integrare l'intestazione e i passaggi delle premesse nei punti indicati nel dispositivo, con annotazione della correzione sull'originale. Il provvedimento riguarda solo la rettifica materiale dell'ordinanza n. 25855/2023 e non il merito della controversia originaria.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, quando risulti un mero difetto di intestazione o di ricostruzione delle parti o del contenuto dell'atto.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento di cassazione è correggibile quando risulti dal testo stesso del provvedimento e consista nell'omissione o inesatta indicazione di una parte che abbia effettivamente partecipato al giudizio.
  • La correzione può riguardare non solo l'intestazione del provvedimento, ma anche le premesse fattuali in cui sia stata erroneamente riportata la posizione processuale delle parti.
  • Quando più soggetti hanno proposto unitariamente il medesimo ricorso con la stessa procura, l'omissione di uno di essi nella pronuncia integra un errore materiale rettificabile senza incidere sul merito della decisione.
  • Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura meramente rettificativa e serve ad allineare il contenuto formale del provvedimento ai dati processuali effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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