Cassazione Penale, Ordinanza n. 15299/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è rimasta ferma, con conferma della valutazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio già stabiliti dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione. La censura riguardava, da un lato, la ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione e, dall'altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso, però, è stato ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il passaggio della sentenza d'appello relativo all'esclusione della grossolanità della contraffazione e all'idoneità ingannatoria dei marchi falsamente riprodotti, elementi posti a base della conferma del reato presupposto contestato. Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che la sua graduazione, anche con riferimento a circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrio.
Norme richiamate
È richiamato come criterio di riferimento per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
È richiamato come parametro per la graduazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
La Corte fa riferimento al delitto di ricettazione come reato contestato, la cui sussistenza presuppone la ricorrenza del reato presupposto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche già esaminate e confutate con argomenti logico-giuridici dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In tema di ricettazione, la contestazione sul reato presupposto deve misurarsi con la valutazione del giudice di merito circa la non grossolanità della contraffazione e la conseguente idoneità decettiva del bene o del segno falsificato.
- La determinazione della pena, comprese le variazioni derivanti da circostanze aggravanti o attenuanti e dagli aumenti per continuazione, è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se priva di base logica o manifestamente arbitraria.
- La doglianza sulla dosimetria sanzionatoria non può essere accolta se non evidenzia una violazione dei criteri legali o un vizio di motivazione realmente decisivo, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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