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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31980/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferma la revoca dell'indulto già disposta in sede esecutiva. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa impugna l'ordinanza della Corte di appello che ha revocato l'indulto già applicato al condannato. Il ricorso sostiene che la revoca sarebbe stata disposta senza considerare che le condotte accertate nella successiva sentenza erano tutte successive al 2016 e dunque, secondo la prospettazione difensiva, non rilevanti ai fini della revoca. La Corte rileva però che si tratta di argomenti già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva evidenziato che il giudicato sulla condotta associativa, contestata e ritenuta decorrere dall'agosto 2018, non consentiva di rivalutare la tesi difensiva; inoltre, la motivazione della sentenza richiamava dichiarazioni di un collaboratore che descrivevano l'adesione al sodalizio già dal 2010. Il ricorso viene ritenuto manifestamente inammissibile perché mira a rimettere in discussione un accertamento irrevocabile, mentre la revoca dell'indulto opera ex lege al ricorrere del presupposto normativo dell'accertamento con sentenza irrevocabile di un reato commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 241/2006

    La revoca dell'indulto consegue ex lege all'accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto opera automaticamente quando risulti, con accertamento irrevocabile, che il beneficiario abbia commesso un reato nel periodo ostativo previsto dalla legge, senza che nel giudizio di esecuzione possano essere rimessi in discussione i fatti ormai coperti da giudicato.
  • Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento di revoca dell'indulto non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contestazione di accertamenti di merito già definitivi, poiché il ricorso non può essere usato per rivalutare il contenuto della sentenza irrevocabile presupposta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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